Dimissioni di fatto

Dimissioni di fatto

  • 14 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
A seguito della diffusione della nota 579/25 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la procedura prevista dal Collegato lavoro (legge 203/2024) in materia di dimissioni per fatto concludente, prende corpo. Anche se non tutti gli aspetti che offrono spunti di riflessione sono stati affrontati, si può delineare una procedura da seguire nelle ipotesi in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro senza presentare le dimissioni e omettendo di inviare al ministero del Lavoro la comunicazione telematica delle stesse. In primo luogo, il datore di lavoro deve conteggiare i giorni di assenza (partendo da quello in cui il dipendente non ha lavorato neanche per un tempo breve) e verificare il superamento del 15° giorno. La legge si riferisce ad «assenza ingiustificata» e, sul punto, il ministero del Lavoro non ha specificato nulla. Prudenzialmente si ritiene che si tratti di giorni lavorativi e non di calendario (compreso il sabato, quando l’orario è distribuito su sei giorni). Tuttavia, il Ccnl applicato potrebbe regolamentare la fattispecie e precisare meglio la tipologia dei giorni da considerare. In tal caso le regole del contratto collettivo prevalgono. Occorre, tuttavia, tenere presente che se il Ccnl disciplina l’assenza dal lavoro prevedendo, per esempio, un numero di giorni oltre i quali la stessa è considerata ingiustificata, si ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione analogica alle dimissioni per fatto concludente, in quanto la previsione deve essere specifica. Perdurando l’assenza oltre i termini previsti, il datore di lavoro comunica la situazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, in base alla sede di lavoro, utilizzando l’apposito modulo allegato alla nota Inl 579/25. Svolto l’adempimento comunicativo, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro per fatto concludente e trasmettere il modello unilav, utilizzando la causale “dimissioni”. Per quanto riguarda la data di risoluzione del rapporto di lavoro da inserire nel modello, è consigliabile indicare il sedicesimo giorno di assenza. Circa il momento in cui fare la comunicazione, si ritiene che attendere la fine del turno di lavoro del sedicesimo giorno possa essere opportuno, per avere la certezza che l’assenza si sia protratta per oltre quindici giorni, come vuole la norma. Compiuti i passaggi di cui sopra, il rapporto si risolve a meno che l’Inl, sentito il lavoratore nei 30 giorni successivi, riscontri che il silenzio del lavoratore è giustificabile, ritenendo il recesso inefficace e offrendo al dipendente la possibilità di ricostituire il rapporto di lavoro. Comunque, in attesa dell’eventuale pronuncia dell’Inl, il datore di lavoro redige il cedolino di paga trattenendo le giornate di assenza dalla retribuzione (si tratta dei giorni che vanno dal momento dell’abbandono del posto di lavoro sino alla data di risoluzione del contratto) e liquidando le competenze finali. Nel cedolino l’azienda è legittimata a trattenere il mancato preavviso previsto dal Ccnl. Trattandosi di dimissioni, non è dovuto il contributo di licenziamento e, inoltre, si evidenzia che, nella circostanza, non trova applicazione l’intero articolo 26 del Dlgs 151/2015. Quindi il lavoratore non deve presentare le dimissioni telematiche e non ha il diritto di ripensamento. In fase di redazione del flusso uniemens da trasmettere all’Inps, il datore di lavoro deve ricordare di inserire il nuovo codice “1Y” nel campo avente il significato di “risoluzione rapporto di lavoro ex articolo 26, D.Lgs. 151/2015, comma 7 bis”.

Fonte: SOLE24ORE