Uso privato dell’auto aziendale in orario di lavoro
- 14 Febbraio 2025
- Pubblicazioni
La Corte di Cassazione (Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 3607 del 12 febbraio 2025) ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente che, durante l’orario di lavoro, ha utilizzato l’auto aziendale per fini privati, attestando falsamente la propria presenza in servizio. Il lavoratore, in seguito a un’indagine investigativa, è stato sorpreso in più occasioni a utilizzare il veicolo aziendale per scopi personali, creando una “situazione di apparenza lavorativa” fraudolenta. A seguito della contestazione disciplinare e dell’accertamento delle violazioni, l’azienda ha applicato il licenziamento per giusta causa, ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 40 CCNL per l’industria chimica e chimico-farmaceutica, che prevedono la massima sanzione per alterazioni dolose dei sistemi di controllo della presenza. La Suprema Corte ha ribadito che:
Il datore di lavoro può ricorrere a un'agenzia investigativa per verificare condotte fraudolente dei dipendenti, purché il controllo non riguardi direttamente l’adempimento della prestazione lavorativa (Cass. n. 6174/2019, n. 4670/2019, n. 15094/2018, n. 8373/2018).
Non sussiste violazione della privacy, poiché il monitoraggio è avvenuto in luoghi pubblici e finalizzato a individuare le cause dell’assenza ingiustificata dal posto di lavoro. L'uso improprio dell'auto aziendale e la falsa timbratura del badge integrano una grave violazione disciplinare, a prescindere dall’eventuale rilevanza penale o dalla quantificazione del danno economico per il datore di lavoro. Questa decisione rafforza il principio secondo cui l’uso indebito dei mezzi aziendali e la simulazione della presenza lavorativa costituiscono giusta causa di licenziamento, legittimando anche i controlli investigativi in contesti analoghi.