Mini decontribuzione Sud cumulabile con l’esonero under 30

Mini decontribuzione Sud cumulabile con l’esonero under 30

  • 13 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
I datori di lavoro con sedi nel Sud Italia potranno contestualmente fruire per uno stesso dipendente sia dell’esonero under 30 che della nuova mini decontribuzione Sud. Lo ha espressamente e inequivocabilmente chiarito l’Inps nella circolare 32/2025 con cui ha fornito le istruzioni operative per utilizzare, a decorrere da gennaio 2025, il nuovo esonero introdotto dall’articolo 1 commi 406-412 della legge 207/2024, in sostituzione della decontribuzione Sud applicata fino al 31 dicembre 2024. In particolare, nel recente provvedimento, l’Inps ha previsto nonché illustrato la possibilità di cumulo della nuova misura incentivate dell’occupazione al Sud con altre agevolazioni economiche e contributive. Fanno eccezione al cumulo quelle espressamente escluse dal comma 411 della legge di bilancio 2025, rappresentate dalle nuove misure introdotte dagli articoli 22-23-24 del decreto legge Coesione (60/2023), allo stato non ancora operative (assunzione di donne svantaggiate, di giovani under 35, di dipendenti occupato al Sud da parte di microimprese fino a 10 dipendenti, con esonero del 100% e fino a un massimo di 650 euro). L’ulteriore eccezione, inserita in via interpretativa dall’Inps, è rappresentata dalle agevolazioni le cui discipline prevedano espressamente vincoli di cumulo con altri contestuali benefici. Tra queste vi è proprio l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con meno di 30 anni di età, in quanto l’articolo 1, comma 114, della legge 205/2017, formalmente sancisce la regola dell’incompatibilità con la contestuale fruizione di altri benefici contributivi ed economici. Pertanto l’espressa possibilità di cumulo tra l’esonero under 30 e la mini decontribuzione Sud, affermata nella circolare Inps 32/2025, deve intendersi come una deroga rispetto al principio di carattere generale dell’incompatibilità con agevolazioni che prevedono specifici limiti/esclusioni di cumulo, principio altresì richiamato nel medesimo provvedimento. Tale deroga trova la sua ragione giustificatrice proprio nell’importo contenuto della nuova agevolazione spettante per i dipendenti occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente presso una sede collocata al Sud, pari al 25% della contribuzione datoriale con un importo massimo mensile compreso tra 145 euro nel 2025 e 75 euro nel 2029. A conferma di ciò, l’istituto dichiara la totale incompatibilità della mini-decontribuzione Sud con le agevolazioni previste per l’assunzione a tempo indeterminato di percettori di assegno di inclusione o di supporto alla formazione, le cui misure sono pari al 100% della contribuzione datoriale. Ai fini del cumulo tra i due benefici, l’Inps richiama la regola secondo cui, in via prioritaria, deve applicarsi l’esonero del 50% dell’under 30 sulla contribuzione datoriale agevolabile (fino a un massimo di 250 euro mensili per 36 mensilità) e successivamente lo sconto del 25% della mini decontribuzione Sud sulla contribuzione datoriale residua (fino a 145 euro mensili nel 2025). Pertanto il beneficio combinato nel 2025 non può superare l’importo di 395 euro al mese.

Fonte: SOLE24ORE