Ampliata l’esenzione dal contributo Naspi

Ampliata l’esenzione dal contributo Naspi

  • 13 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
Con il recente messaggio 483/2025, l’Inps torna sul contributo aggiuntivo sui contratti a tempo determinato (Ctd) e, in particolare, sui casi di esenzione dallo stesso. Va rilevato che l’argomento era stato poco prima affrontato nel messaggio 269/2025 in cui è stato precisato che l’esonero dal contributo aggiuntivo previsto per i contratti a termine (1,4% maggiorato dello 0,5% per ogni rinnovo) non trova applicazione ai Ctd stipulati per attività stagionali identificate a seguito dell’interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del Dlgs 81/2015 fornita dal Collegato lavoro (legge 203/2024). Nel messaggio 483/2025, Inps afferma che l’esonero dal versamento del contributo addizionale riguarda non solo i Ctd stipulati per le attività indicate nel Dpr 1525/1963, ma anche i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Va osservato, tuttavia, come precisato nella circolare 91/2020, che detto esonero opera esclusivamente laddove i rinnovi contrattuali contengano, temporalmente e senza soluzione di continuità, espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai Ccnl stipulati entro il 31 dicembre 2011, senza apportare modifiche alle attività produttive definite stagionali; conseguentemente l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività definite come stagionali in sede di rinnovo contrattuale. Per effetto delle modifiche normative succedutesi nel tempo, l’esenzione dovrebbe trovare applicazione a favore dei Ctd:

per gli assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
aventi per oggetto le attività individuate dal Dpr 1525/1963;
stipulati per alcune attività specifiche, ma limitatamente al periodo 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015 (fattispecie superata);
instaurati dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai Ccnl, territoriali e aziendali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019, ma limitatamente alla provincia di Bolzano;
a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai Ccnl stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, a condizione che i rinnovi contrattuali contengano, temporalmente e senza soluzione di continuità, espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai Ccnl stipulati entro il 31 dicebre 2011, senza apportare modifiche alle attività produttive definite come stagionali.
Fonte: SOLE24ORE