In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia, che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni, deve essere individuata accertando in concreto l’effettiva titolarità del potere-dovere di protezione. Tale concetto, chiaramente, è riferibile all’articolo 299 del Dlgs 81/2008 riguardante l’esercizio di fatto dei poteri direttivi. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 5003/2025 relativa al ricorso, proposto da un architetto, avverso la sentenza di condanna del Tribunale confermata dalla Corte distrettuale, a seguito di un duplice infortunio mortale di due lavoratori determinato dal crollo di un muro di fondo di una chiesa, mentre operavano su una impalcatura. La causa del crollo è stata individuata nel mancato puntellamento o cerchiature dell’edificio e nell’errata organizzazione delle fasi della lavorazione, che non hanno tenuto conto dello stato di grave precarietà della struttura del fabbricato, prima di intraprendere qualsiasi attività di consolidamento. Per i lavori in questione l’ente comunale appaltante ha stipulato una convenzione di incarico professionale con l’architetto X, al quale è stato conferito l’incarico di progettazione e coordinamento, direzione e coordinamento tecnico-contabile dei lavori, e con l’architetto Y al quale è stato conferito l’incarico di direttore operativo dei lavori. La Corte distrettuale ha ritenuto, invece, sulla base di alcuni elementi emersi, che i due professionisti, in concreto, abbiano rivestito entrambi tali funzioni in forma collegiale, benché la convenzione abbia distinto i ruoli loro attribuiti. Non sono stati dunque accolti i motivi della difesa dell’architetto Y riguardanti, in particolare, i distinti ruoli risultanti dalla convenzione, in base alla quale a lui sarebbe stato affidato esclusivamente l’incarico di direttore operativo quale «assistente del direttore dei lavori il quale rimane l’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante». In sintesi, secondo la difesa, il ricorrente, non ricoprendo l’incarico di progettista esecutivo, di coordinatore della sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione (in base agli articoli 89, 91 e 92 del Testo unico), non sarebbe stato responsabile delle inosservanze, contestabili solo al soggetto che ricopriva tali ruoli. La Cassazione ha rilevato che, nel caso in esame, il giudice di merito ha indicato un dato particolarmente significativo nella individuazione della funzione effettivamente rivestita dal ricorrente sottolineando che questi, insieme all’altro architetto, ha sottoscritto tutte le tavole progettuali e gli elaborati a corredo, con apposizione dei rispettivi timbri dell’ordine professionale, e secondo logiche deduzioni, ha assunto, di fatto, le funzioni di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e direttore dei lavori. Nella sentenza di primo grado è risultato, altresì, che il ricorrente ha agito nella sfera di competenza dell’ufficio unico della direzione dei lavori ed è stato presente nel cantiere, avendo effettuato sopralluoghi e, pertanto al corrente delle modalità esecuzione dei lavori, omettendo, però, di intervenire per impartire prescrizioni all’impresa esecutrice o a sospendere i lavori in questione.
Fonte: SOLE24ORE