Interruzione attività: restituzione Naspi

Interruzione attività: restituzione Naspi

  • 10 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
La Corte Costituzionale, con la sentenza 90/2024 (pubblicata in data 22 maggio 2024), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del Dlgs 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione Naspi nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata. La decisione della Consulta è stata oggetto di approfondimento da parte dell’Inps che, con la circolare 36 del 4 febbraio 2025, nell’illustrare la sentenza, ha diramato alle proprie sedi territoriali le istruzioni per il recupero parziale dell’indennità. In sostanza, la questione muove dal presupposto di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs 22/2015 secondo il quale il lavoratore, avente diritto alla corresponsione della Naspi, può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato a titolo di incentivo per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Il successivo comma 4, per quanto d’interesse, prevede che: «Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta (…)». Tale disposizione è stata censurata dalla Consulta con riferimento ai casi di forza maggiore che rendano impossibile la prosecuzione dell’attività d’impresa di un soggetto, il quale abbia poi costituito un rapporto di lavoro subordinato. In tali circostanze, secondo la Corte, la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata è sproporzionata e irragionevole, imponendo un contemperamento delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del Dlgs 22/2015, con una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari prevedendo un criterio di commisurazione dell’obbligo restitutorio. L’Inps, con la circolare 36/2025, ha quindi richiesto alle proprie sedi, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, di verificare la sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che abbiano determinato l’impossibilità a proseguire l’attività, concedendo termine di 30 giorni per la risposta, al fine di agire conseguentemente, al sussistere delle condizioni evidenziate dalla sentenza in argomento. Si deve tuttavia osservare che, ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione, quando la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, essa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale. Ne deriva che la disapplicazione dell’articolo 8, comma 4, del Dlgs 22/2015, nei limiti di cui alla sentenza 90/2024 della Consulta, decorre dal 23 maggio 2024 e la circolare 36/2025 dell’Inps non chiarisce quale debba essere il comportamento dell’Istituto nell’intertempo tra tale ultima data e quella di emanazione del richiamato atto di prassi. Fatti salvi i ricorsi o le istanze di annullamento in autotutela della eventuale richiesta integrale di restituzione della Naspi da parte dei beneficiari che si trovino nelle condizioni di aver cessato l’attività per causa di forza maggiore, sarebbe opportuno, sul punto, un ulteriore urgente chiarimento integrativo da parte dell’Istituto anche in materia di riesame.

Fonte: SOLE24ORE