Versamento del contributo addizionale per gli stagionali

Versamento del contributo addizionale per gli stagionali

  • 10 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
L'INPS, con Mess . 7 febbraio 2025 n. 483, fornisce ulteriori precisazioni circa il versamento del contributo addizionale in caso di assunzione di lavoratori stagionali, dopo l'interpretazione fornita in materia dal Collegato Lavoro.  Con i precedente Mess. INPS 23 gennaio 2025 n. 269, nell'ambito dei chiarimenti forniti in merito alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, a seguito della norma di interpretazione autentica dell'art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015, contenuta nell'art. 11 L. 203/2024, è stato delineato il campo di applicazione del versamento del contributo addizionale in caso di assunzione di lavoratori stagionali.  L'INPS specifica ora che l'esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall'incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 1525/63 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “ definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative ” .  Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a “ G ”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall'1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.  

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL