Efficace la contestazione consegnata per prima al dipendente

Efficace la contestazione consegnata per prima al dipendente

  • 10 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
A fronte di più contestazioni disciplinari, produce effetti quella che viene ricevuta per prima dal dipendente. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza 276/2025, riguardante anche il rapporto tra potere di controllo e principio di tempestività. A un lavoratore è stata contestata, con una prima lettera spedita per raccomandata, l’assenza ingiustificata per un numero di giorni inferiore a quello indicato su una seconda lettera, consegnatagli a mano dopo la spedizione della precedente ma prima che la stessa fosse recapitata dall’ufficio postale. Il dipendente ha eccepito l’avvenuta consumazione del potere disciplinare richiamando il principio di “scissione subiettiva degli effetti della notifica” (valido in ambito processuale), secondo cui gli effetti della notificazione di un atto si producono in momenti diversi per il notificante e per il destinatario: per il notificante al momento della spedizione mentre per il destinatario a quello della ricezione. Secondo la prospettazione del lavoratore, dunque, a produrre effetto per il datore di lavoro sarebbe stata la prima contestazione, rimasta senza sanzione, e non la seconda, che invece ha condotto al suo licenziamento. La Suprema corte è stata di contrario avviso, rilevando che la contestazione disciplinare è un atto sostanziale e non processuale, per cui non si applica la regola della scissione subiettiva. Al contrario, nel procedimento disciplinare si applica il principio secondo cui la contestazione, in quanto atto unilaterale recettizio, produce effetto nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, ossia quando viene consegnata al lavoratore o si presume dal medesimo conosciuta per essere giunta al suo indirizzo. Pertanto, nel caso di una pluralità di contestazioni disciplinari, deve ritenersi che produca effetti quella che per prima giunge a conoscenza del lavoratore, anche se essa è temporalmente successiva ad altra già spedita ma non ancora consegnata. Non rileva, in altri termini, il momento in cui la contestazione viene predisposta e inviata dal datore di lavoro, ma quello della sua ricezione o consegna. Invece in ordine al principio di tempestività, la Cassazione sottolinea che il datore di lavoro, titolare del potere di controllo, non ha l’obbligo di verificare in modo continuo l’operato dei dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento. Un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllato assiduamente l’operato del dipendente, ma con riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza. Difatti, l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro né può equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. Non era dunque obbligo datoriale verificare assiduamente la presenza del lavoratore e contestargli immediatamente l’assenza per impedire che la stessa superasse il limite oltre il quale il contratto collettivo consentiva di recedere dal rapporto di lavoro.

Fonte: SOLE24ORE