La tredicesima mensilità non è un diritto soggettivo
- 10 Febbraio 2025
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Non esiste nell’ordinamento un diritto soggettivo della generalità dei lavoratori subordinati alla corresponsione della tredicesima mensilità, quale componente separata e aggiuntiva alle dodici mensilità che compongono la retribuzione annuale. Se il datore di lavoro non applica un Ccnl che preveda la tredicesima, la prassi aziendale di suddividere la retribuzione annuale in dodici mensilità è «pienamente legittima». Unica eccezione sono le imprese che ricadono nel settore industriale, alle quali l’obbligo della tredicesima si estende in forza dell’accordo interconfederale per l’industria del 27 ottobre 1946 (recepito dal Dpr 1070/1960). Deriva da questa premessa che, laddove il datore non applichi un contratto collettivo che contempli il riconoscimento della tredicesima, i lavoratori non possono vantare uno specifico diritto al pagamento della “gratifica natalizia”. In tal caso, il solo spazio che residua ai dipendenti per rivendicarne il pagamento risiede nell’applicazione del principio costituzionale sulla giusta retribuzione (articolo 36 della Costituzione). Questo parametro richiede, tuttavia, che i lavoratori alleghino e diano prova che la retribuzione annua corrisposta su dodici mensilità – quindi, in assenza della tredicesima – risulti insufficiente ad assicurare le ordinarie necessità di vita. In applicazione di questi principi, il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza 30 del 9 gennaio 2025) ha respinto la domanda degli operatori di volo di una nota compagnia aerea al riconoscimento, per tutta la durata del rapporto, di una tredicesima mensilità, con relativa incidenza sul calcolo del Tfr. Poiché la compagnia aerea non applica un contratto collettivo nazionale di lavoro, ma unicamente un contratto integrativo aziendale che non prevede l’istituto della tredicesima, non si è perfezionato il diritto dei dipendenti al riconoscimento di questa componente retributiva aggiuntiva. Inoltre, dalla comparazione tra i dati del contratto integrativo aziendale con quelli del Ccnl “leader” nel settore del trasporto aereo (Ccnl Assaereo) è emerso che quest’ultimo assicura un trattamento retributivo annuale inferiore a quello applicato dalla compagnia aerea. La difesa dei lavoratori ha sostenuto che, in forza dell’accordo interconfederale per l’industria, la tredicesima mensilità costituisse una voce retributiva obbligatoria erga omnes. Non è di questo avviso il giudice di Busto Arsizio, per il quale l’appartenenza dell’impresa al settore industriale costituisce dato dirimente per l’applicabilità della mensilità aggiuntiva prevista dall’accordo. Essendo pacifico che le compagnie aeree ricadono nel settore del trasporto aereo, che rimane distinto dal comparto delle aziende produttrici di beni e servizi, come si evince dalla stessa suddivisione operata dal codice civile (articolo 2195), il diritto alla tredicesima non può discendere dall’accordo. La sentenza merita attenzione, perché conferma che la tredicesima mensilità non è un diritto soggettivo dei lavoratori, se il datore non applica un contratto collettivo che espressamente la preveda e il trattamento annuale retributivo non violi il parametro della giusta retribuzione costituzionale. In definitiva, la prassi di suddividere la retribuzione annua in dodici mensilità, senza ricomprenderne una aggiuntiva, è pienamente legittima, a condizione che il datore non vi sia vincolato da altre fonti contrattuali, tanto più se si è dotato di un contratto aziendale che distribuisce il pagamento della retribuzione annua su dodici quote di pari importo.
Fonte: SOLE24ORE