Esonero parità di genere, importo ridotto

Esonero parità di genere, importo ridotto

  • 10 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
Risultano parzialmente accolte le domande per fruire dell’esonero contributivo presentate dalle aziende che hanno conseguito la certificazione della parità di genere nel corso del 2023. Da alcuni giorni, i datori di lavoro che hanno trasmesso la domanda all’Inps nel corso del 2024 (entro il 30 aprile o il 15 ottobre qualora si siano rettificati i dati retributivi) stanno ricevendo la comunicazione dell’accoglimento parziale, in quanto l’importo dello sconto riconosciuto risulta riproporzionato rispetto a quello massimo spettante, con una decurtazione di circa il 31 per cento. Ad esempio, le aziende che, in ragione delle retribuzioni stimate e comunicate all’Inps, avrebbero avuto diritto alla misura massina dell’esonero fissata dalla legge in 150.000 euro (50.000 euro per ciascuno dei tre anni di spettanza), sono state infatti autorizzate a conguagliare per il triennio di validità della certificazione uno sconto pari a 103.021,07 euro, da utilizzare in quote mensili di 2.861,70 euro. L’articolo 5 della legge 162/2021, che ha introdotto l’esonero, ha fissato la relativa misura nell’1% dei contributi previdenziali obbligatori a carico dell’azienda, nel rispetto del limite massimo annuo di 50.000 euro, prevedendo uno specifico stanziamento complessivo di risorse pari a 50 milioni di euro all’anno. In ragione di tale limite, il decreto attuativo del ministero del Lavoro del 20 ottobre 2022 ha espressamente previsto che il beneficio sia proporzionalmente ridotto qualora l’Inps accerti l’insufficienza dello stanziamento economico. Il riproporzionamento disposto per l’annualità 2023, pari quasi a un terzo di quanto spettante, è pertanto indicativo della rilevante crescita del numero delle aziende che hanno concluso positivamente il percorso per conseguire la certificazione Pdr 125:2022. Per questo motivo le imprese, in calce alla domanda presentata online all’interno dell’ex portale Diresco, trovano l’indicazione dell’accoglimento parziale, nonché dell’importo dell’esonero complessivo (per i 36 mesi di validità della certificazione) e di quello mensile (importo totale/36 mensilità). Contestualmente all’autorizzazione all’esonero, per il periodo di validità della certificazione conseguita nel 2023, Inps ha attribuito il codice autorizzativo 4R, che abilita al recupero nel flusso uniemens, come previsto nella circolare 137/2022 emessa per la gestione dell’esonero spettante alle aziende certificate nel corso del 2022. In assenza di ulteriori istruzioni da parte dell’istituto di previdenza, si ritengono valide le regole applicate dalle aziende certificatesi nel corso del 2022, che erano state autorizzate a conguagliare l’esonero corrente e quello arretrato a partire dal mese successivo a quello di ricezione dell’accoglimento. Secondo le indicazioni fornite dalla circolare 137/2022, l’effettiva fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto della regolarità contributiva, delle condizioni richieste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, nonché dei Ccnl e accordi di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale), nonché della regolare presentazione del rapporto biennale delle pari opportunità. La misura agevolativa, in quanto di tipo generalizzato, non rappresenta un aiuto di Stato e quindi non concorre al tetto del de minimis.

Fonte: SOLE24ORE