Auto elettriche in uso promiscuo ai dipendenti

Auto elettriche in uso promiscuo ai dipendenti

  • 10 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
Tassati i rimborsi riconosciuti ai dipendenti per le ricariche delle auto elettriche a loro assegnate in uso promiscuo. È questa la posizione, particolarmente restrittiva, assunta dall’agenzia delle Entrate in risposta ad uno dei quesiti posti durante l’appuntamento di Telefisco. Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente vige il principio di “onnicomprensività” in base al quale tutto ciò che il dipendente riceve, in denaro o in natura, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce reddito di lavoro dipendente. Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo al dipendente dal 1° gennaio 2025, concorrono a formare reddito imponibile (fringe benefit) nella misura del 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci. La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. In relazione alla tassazione forfettaria prevista per questa specifica fattispecie l’agenzia delle Entrate a più riprese ha chiarito che è irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi compresi nei costi di percorrenza fissati dall’Aci (che includono il carburante o l’energia elettrica, a seconda della tipologia di veicolo). Pertanto, non dovrebbe emergere ulteriore imponibile (eccedente il valore forfettario) in capo ai dipendenti nel caso in cui il datore di lavoro sostenga, direttamente o mediante rimborso, taluni dei costi inclusi nelle tariffe Aci relativamente alle auto ad essi assegnate in uso promiscuo.

In tale contesto, il quesito posto alle Entrate partiva dall’assunto – fondato anche su recenti chiarimenti del fisco, si veda risposta a interpello 477/2023 – che il sostenimento diretto/rimborso (puntualmente ed analiticamente documentato anche con riferimento alle ricariche domestiche) da parte del datore di lavoro dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche/ibride assegnate ad uso promiscuo non generasse ulteriore imponibile, così come avverrebbe per il carburante delle auto aziendali a motore endotermico.

Richiamando i chiarimenti forniti nella (criticata) risposta ad interpello 421/2023, tuttavia, le Entrate hanno sottolineato che l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientra tra i beni da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente e che il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. La conseguenza di tale approccio è che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituirebbero reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione. Tali considerazioni non sembrano però del tutto allineate al dettato normativo e alla ratio legis sottostante la tassazione forfettaria - prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi - determinando, relativamente al rimborso dell’energia elettrica, un rischio oggettivo di doppia imposizione in capo al lavoratore dipendente, e pertanto di discriminazione tra le auto con motore endotermico e le auto a trazione elettrica.


Fonte: SOLE24ORE