Indennità per ferie non godute, natura conseguenze
- 10 Febbraio 2025
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L’indennità per ferie non godute è un istituto a natura mista, connotazione dalla quale discendono alcune importanti conseguenze oggetto di recente disamina da parte dei giudici della Corte di cassazione (sezione lavoro, 1450/2025). L’articolo 36 della Costituzione, suffragato dall’articolo 7 della direttiva europea 88 del 2003, decreta come irrinunciabile da parte del lavoratore il diritto al godimento delle ferie, circostanza dalla quale discende che, se il riposo annuale non viene goduto anche senza alcuna responsabilità da parte del datore di lavoro, al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva. Quest’ultima, come osservato dalla sezione lavoro della Cassazione, da un lato ha natura risarcitoria, in quanto ristora e compensa il danno che il dipendente ha subito per non essere stato posto in condizione di recuperare le proprie energie psicofisiche, di dedicarsi meglio alle proprie relazioni sia familiari, sia sociali e di svolgere attività ricreative. Dall’altro lato, però, l’indennità sostitutiva per ferie non godute ha anche un carattere retributivo e ciò sia perché la stessa viene corrisposta in ragione del sinallagma che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, a prestazioni corrispettive, sia perché la sua erogazione, di fatto, è un compenso per l’attività resa in un periodo che, invece, avrebbe dovuto essere non lavorato e comunque retribuito. Nel caso oggetto di disamina da parte della Corte di cassazione, a essere in discussione era l’accezione da dare alla locuzione «trattamenti retributivi» in relazione alla responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, nell’area di applicazione del decreto legislativo 276 del 2003. Per i giudici tale locuzione deve essere interpretata in maniera rigorosa, ovverosia in maniera tale da ricomprendere esclusivamente gli emolumenti dovuti dal datore di lavoro ai lavoratori che abbiano natura strettamente retributiva. Considerata la natura mista dell’indennità per ferie non godute, quindi, quest’ultima non può essere ricompresa tra i «trattamenti retributivi» di cui parla il decreto 276. Va comunque precisato che, come ricordato dagli stessi giudici, la questione va diversamente valutata con riferimento alle normative che si sono susseguite nel tempo in materia, come ad esempio in relazione all’articolo 118 del decreto legislativo 163/2006 nella versione antecedente le modifiche del 2016, che ha una portata più estensiva.
Fonte: SOLE24ORE