Il possesso del documento unico di regolarità fiscale (Durf) per chi opera nei cantieri è obbligatorio solo al ricorrere delle condizioni normativamente previste per il suo rilascio. Le imprese che non hanno un’anzianità tale da poter richiedere il certificato all’agenzia delle Entrate sono quindi esonerate e dovranno, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “non obbligatorio”. In tal senso l’ultimo chiarimento in materia, richiesto con insistenza da chi opera nel settore, arriva da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che il 31 gennaio scorso ha aggiornato le Faq sul sito istituzionale. Il possesso del Durf, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del Dlgs 241/1997, è indicato tra i requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 27 del Dlgs 81/2008, alla lettera e), per ottenere il rilascio della patente a crediti. Tuttavia, il legislatore ne ha limitato il possesso ai «casi previsti dalla vigente normativa». Secondo le previsioni dei commi 1 e 2 del citato articolo 17-bis, negli appalti e subappalti relativi a una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, il committente deve verificare il versamento delle ritenute fiscali riferite ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, acquisendo le relative deleghe di versamento entro determinate scadenze. Inoltre, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente (nei subappalti, anche all’impresa appaltatrice) prova del versamento delle ritenute e un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore. In base ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 17-bis, il Durf per le imprese appaltatrici/subappaltatrici rappresenta una deroga a tali obblighi. Tuttavia, possono ottenere il certificato solo le imprese che:
-siano in attività da almeno tre anni;
-in regola con gli obblighi dichiarativi;
-abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
-non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.
In base al tenore letterale del richiamato articolo 27, che cita espressamente i soli commi 5 e 6 senza richiedere la regolarità fiscale in generale ma solo il possesso del Durf, l’Ispettorato esclude dall’obbligo del possesso del certificato le aziende che, avendo meno di tre anni di attività, non possono ottenerlo. Pertanto, l’impresa sprovvista del Durf in quanto attiva da meno di tre anni, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, sceglierà l’opzione “non obbligatorio”, in quanto non può fare richiesta di certificazione. Diversamente, le imprese con più di tre anni saranno tenute a richiederlo, con il rischio in caso di risposta negativa di non ottenere la patente. Le imprese “più anziane” che hanno richiesto il documento alle Entrate e sono in attesa del suo rilascio potranno dichiararne il possesso in sede di compilazione della istanza di patente, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato articolo 17-bis. L’Ispettorato ha altresì valutato la possibilità che, in questi primi mesi di operatività della patente, alcune imprese attive da meno di tre anni potrebbero aver indicato nell’istanza per la patente a crediti, di essere “esente giustificato” invece di “non obbligato”. In tali casi non sarà comunque necessario effettuare alcuna rettifica.
Fonte: SOLE24ORE