Restituzione Naspi anticipata per rapporto subordinato

Restituzione Naspi anticipata per rapporto subordinato

  • 10 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
La Circ. INPS 4 febbraio 2025 n. 36 fornisce nuove indicazioni sull'anticipazione NASpI. La circolare recepisce la sentenza n. 90/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 8 c. 4 D.Lgs. 22/2015, limitando l'obbligo di restituzione dell'anticipazione NASpI alla durata del lavoro subordinato se il lavoratore è impossibilitato a continuare l'attività imprenditoriale per cause non imputabili a lui. L'anticipazione della Naspi. L'art. 8 D.Lgs. 22/2015 disciplina l'anticipazione della NASpI. In particolare, il c. 1 stabilisce che il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento non ancora erogato, a titolo di incentivo per:

avvio di un'attività lavorativa autonoma;
avvio di un'impresa individuale;
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
La finalità di questa disposizione è incentivare l'autoimprenditorialità, offrendo al lavoratore un sostegno finanziario per avviare un'attività autonoma o imprenditoriale, favorendo così il suo reinserimento nel mercato del lavoro e riducendo la pressione sul mercato del lavoro subordinato. Il comma 4 dello stesso articolo prevedeva che il lavoratore che instaurasse un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui era riconosciuta l'anticipazione NASpI fosse tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato fosse instaurato con la cooperativa di cui il lavoratore aveva sottoscritto una quota di capitale sociale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 90/2024, ha esaminato l'art. 8 c. 4 D.Lgs. 22/2015. La sentenza ha stabilito che l'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione NASpI è eccessivamente oneroso per il lavoratore che avvia un'attività imprenditoriale con tale anticipazione ma non riesce a proseguirla per cause indipendenti dalla propria volontà, costringendolo a cercare un lavoro subordinato. In questo caso infatti la restituzione completa risulterebbe sproporzionata e irragionevole.In precedenza, con sentenza n. 194/2021, la Corte aveva ritenuto legittimo l'obbligo di restituzione integrale se il beneficiario instaurava un rapporto di lavoro subordinato, continuando l'attività per cui era stata concessa l'anticipazione. La sentenza n. 90/2024 affronta invece il caso in cui il lavoratore deve interrompere l'attività imprenditoriale per cause sopravvenute e imprevedibili e trova un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico della NASpI. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non limita l'obbligo di restituzione alla durata del lavoro subordinato instaurato dopo l'interruzione dell'attività imprenditoriale per cause non imputabili al lavoratore. Ricostruita la vicenda dal punto di vista giuridico, l'INPS procede a fornire indicazioni operative. Secondo le nuove disposizioni, se un lavoratore che ha ricevuto la NASpI anticipata interrompe la propria attività e si rioccupa con un contratto di lavoro subordinato prima del termine del periodo di spettanza dell'indennità, l'INPS non procederà automaticamente alla richiesta di restituzione integrale dell'importo. L'Istituto deve infatti accertare l'eventuale esistenza di cause di forza maggiore che abbiano impedito la prosecuzione dell'attività autonoma o d'impresa. Per individuare i casi di interruzione dell'attività con successiva rioccupazione, l'INPS effettuerà un controllo incrociato sui dati presenti negli archivi delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV). Qualora venga rilevata una nuova assunzione durante il periodo teorico di spettanza della NASpI, l'Istituto avvierà un procedimento istruttorio. A tal fine, l'INPS invierà al lavoratore interessato una comunicazione formale, richiedendo di fornire entro 30 giorni documentazione idonea a dimostrare che l'interruzione dell'attività autonoma o d'impresa sia stata determinata da cause di forza maggiore. La valutazione della documentazione sarà effettuata dalla Struttura territorialmente competente dell'Istituto, che notificherà all'interessato il provvedimento relativo alla restituzione dell'anticipazione NASpI al termine dell'istruttoria. Nel caso in cui venga accertato che l'attività autonoma o d'impresa sia stata interrotta per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, il criterio di restituzione dell'anticipazione NASpI sarà rivisto alla luce della sentenza richiamata. In particolare, il beneficiario sarà tenuto a restituire solo una quota dell'importo anticipato, calcolata sulla base della durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della NASpI. Questo comporta che, anziché un obbligo restitutorio integrale, il lavoratore dovrà restituire un importo proporzionale ai giorni effettivamente lavorati come dipendente.


Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL