Naspi, requisito delle 13 settimane

Naspi, requisito delle 13 settimane

  • 10 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
Con il messaggio 420 del 3 febbraio 2025, l’Inps ha dettato le prime precisazioni e le istruzioni operative in merito alle disposizioni che impongono la presenza del requisito di almeno 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla Naspi nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta, nei 12 mesi antecedenti, da una risoluzione volontaria di un altro rapporto lavorativo a tempo indeterminato. La nuova regola è stata introdotta nell’ordinamento dall’articolo 1, comma 171, della legge 207/2024 (Bilancio 2025). In termini di maggiore dettaglio, la disposizione, inserita all’articolo 3, comma 1, lettera c-bis, del Dlgs 22/2015, ha efficacia per gli eventi di disoccupazione determinatisi dal 2025. Ne è quindi dovuta l’applicazione unicamente con riferimento alle domande di Naspi presentate a seguito di eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2025. Pertanto, la norma in esame può essere applicata alle sole domande di Naspi presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a far data dall’inizio del corrente anno. L’Istituto dovrà quindi verificare se l’interessato, nei dodici mesi antecedenti l’evento di cessazione che darebbe origine all’indennità di disoccupazione, abbia cessato un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale. La disposizione in argomento fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità (articolo 55, Dlgs 151/2001), nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 604/1966, che, secondo la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, del Dlgs 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione. Da questo, secondo quanto precisato dal messaggio, deriva che, qualora sia presente una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si chiede la Naspi, è necessario che il richiedente la prestazione, per potervi accedere, soddisfi il requisito delle 13 settimane di contribuzione nell’arco temporale decorrente dalla data di cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato - per dimissioni o per risoluzione consensuale - alla data di cessazione involontaria per cui ha richiesto la prestazione Naspi e non nel quadriennio di osservazione. L’Istituto ha inoltre precisato che, a decorrere dal 5 febbraio, i propri funzionari potranno ottenere la lista delle domande con le caratteristiche in argomento attraverso procedure interne. Dal 7 febbraio la procedura d’istruttoria delle domande Naspi provvederà ad eseguire automaticamente la verifica del requisito delle 13 settimane di contribuzione tra la data di cessazione del rapporto di lavoro terminato con dimissioni o risoluzione consensuale e quella di cessazione involontaria oggetto della domanda. La presenza di eventi potenzialmente neutri non permette l’ampliamento del periodo di osservazione attraverso la relativa neutralizzazione. Ai fini del diritto, l’Inps ha precisato inoltre che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle valide ai fini del perfezionamento del requisito (vedi Inps, circolare 94/2015).


Fonte: SOLE24ORE