L’Inps, nel messaggio 269/2025, ha ribadito che i contratti stipulati per attività stagionali, non identificate dal Dpr 1525/1963, sono soggetti al contributo addizionale Naspi, includendo nell’obbligo anche le attività identificate nei Ccnl entro il 31 dicembre 2011, in contrapposizione con quanto affermato in un proprio precedente documento di prassi. L’istituto afferma che, nonostante la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 81/2015, introdotta dall’articolo 11 della legge 203/2024, abbia confermato la piena validità delle attività stagionali così come identificate dalla contrattazione collettiva, la stessa non ha effetti sul testo dell’articolo 4, commi 28 e 29, della legge 92/2012, che regolamentano, rispettivamente, la misura del contributo addizionale e le esclusioni dallo stesso. In particolare, il comma 29 esclude dall’obbligo della contribuzione addizionale Naspi, tra gli altri, i contratti stipulati per ragioni di stagionalità come di seguito indicati:
- «per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative» (lett.b);
- «a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019» (lett. b-bis).
Nella circolare 91/2020, in riferimento al testo normativo sopra citato, l’Inps affermava che «in particolare, ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative non si applica il contributo addizionale Naspi né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo». A ben vedere, però, il dettato normativo del citato articolo 29 della legge 92/2012 non contempla quanto successivamente asserito dall’Inps, poiché l’esclusione dal contributo addizionale per le stagionalità definite dai contratti collettivi stipulati entro il 2011 era stata limitata al solo triennio 2013-2015, mentre, per quanto riguarda l’esclusione dal 2020, questa riguardava la sola provincia di Bolzano, relativamente alle stagionalità identificate dai contratti collettivi stipulati entro il 2019. Tuttavia, l’estensione della platea dei contratti stagionali esclusi dal contributo addizionale inserita dall’Inps nella circolare 91/2020, non è stata menzionata nel messaggio 269/2025. Sarebbe pertanto opportuno un puntuale chiarimento in merito all’identificazione dei rapporti beneficiari dell’esonero.
Fonte: SOLE24ORE