Rifiuto della prestazione illegitto e buona fede

Rifiuto della prestazione illegitto e buona fede

  • 10 Febbraio 2025
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Il rifiuto del lavoratore di adempiere a una disposizione di servizio è legittimo soltanto se conforme a buona fede, considerando le circostanze del caso concreto. È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza 27 gennaio 2025, n. 1911. Il caso giunto all’esame della Cassazione è quello di un dirigente medico di un’Azienda ospedaliera, sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per non essersi recato presso la struttura ospedaliera pur essendo in turno di pronta disponibilità ed essendo stata richiesta la sua presenza. La Corte di legittimità, nell’ordinanza in commento, richiamando il proprio orientamento e in particolare la Cassazione 10227/2023, che, seppur relativamente a una fattispecie diversa, aveva affermato che il rifiuto del lavoratore di adempiere a una disposizione di servizio è legittimo soltanto se conforme a buona fede, considerando le circostanze del caso concreto. Il medico in servizio di pronta disponibilità, continua la sentenza, che venga chiamato a prestare assistenza presso la struttura ospedaliera non può rifiutare la sua presenza e sindacare le ragioni della chiamata, assumendone la non conformità alla disciplina contrattuale. Eventuali ragioni di illegittimità della chiamata in servizio avrebbero dovuto essere dedotte dal medico soltanto dopo aver reso la prestazione richiesta, al fine di evitare l’interruzione del servizio di continuità assistenziale. Nel caso in esame, conclude la Cassazione, il rifiuto del dirigente medico è contrario a buona fede, avendo comportato un’interruzione del servizio di assistenza nell’arco della 24 ore, la cui continuità risponde ad un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile.


Fonte: SOLE24ORE