Il 12 gennaio 2025 sono entrate in vigore le novità contenute nel Collegato Lavoro che interviene su numerose materie riguardanti i contratti di lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro, nonché la loro conclusione. Le novità normative hanno apportato delle modifiche anche al D.Lgs. 81/2008 quali l'istituzione della "Commissione per gli interpelli" presso il Ministero del Lavoro, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'introduzione della relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 14-bis), nonché, gli aggiornamenti alle visite mediche preventive e alla gestione della cartella sanitaria e di rischio. Inoltre, è stato modificato l'art. 304, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008, prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis DL 223/2006 conv. in Legge 248/2006. L'obbligo di fornire la tessera di riconoscimento. In conseguenza delle predette modifiche legislative l'INL, con Nota INL 23 gennaio 2025 n. 656, ha specificato che le disposizioni di legge abrogate dal Collegato Lavoro introducevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla. Tale abrogazione si è resa necessaria poiché, i predetti obblighi sono già previsti nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008. In particolare, l'articolo 26, riguardante gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, al comma 8 prevede che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”. In caso di violazione della disposizione, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento sarà sanzionato in base all'art. 55, c. 5, lett. i), D.Lgs. 81/2008 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro ogni singolo lavoratore all'atto del controllo trovato sprovvisto di tesserino di identificazione personale. L'obbligo di esposizione della tessera. L'art. 20, c. 3, tra gli obblighi del lavoratore, prevede che “i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”. In caso di violazione, il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, c. 3, è sanzionato dall'art. 59, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro. Impresa familiare e lavoratori autonomi. Da ultimo, l'art. 21, c. 1 lett. c., tra le disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. e ai lavoratori autonomi”, prevede che “i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo , gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”. Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:
-il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. c, è sanzionato dall'art. 60, c. 1, lett. b) che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto;
-il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 60, comma 2, che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
Le predette modifiche, a modesto parere di chi scrive, sono solo ed unicamente l'ennesimo adempimento burocratico che non avrà alcun impatto concreto sia per quanto riguarda l'emersione del lavoro nero, che ai fini della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, anche in considerazione del fatto che, erano obblighi già previsti da altre norme, oggetto di abrogazione, e non sembra che in passato abbiano dato particolari risultati, anzi purtroppo gli infortuni sul lavoro sono in crescita da oltre un decennio.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL