Contratti di rete e distacco

Contratti di rete e distacco

  • 10 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
Una recente sentenza del Tribunale di Perugia (n. 378/2024 del 16.10.2024) ha deciso l’impugnazione di verbali ITL da parte di un’azienda operante nel settore dell’autotrasporto, formalmente aderente a un contratto di rete, ritenuta priva di effettività perché:
✔ Aveva assunto 265 lavoratori, ma ne aveva distaccati 250 presso altre aziende;
✔ Si era iscritta all’albo degli autotrasportatori solo un anno dopo l’avvio dei distacchi;
✔ Non disponeva di una sede operativa reale né di personale amministrativo;
✔ Non possedeva automezzi propri né aveva sostenuto spese per utenze o materiali di consumo. Il Tribunale ha confermato la legittimità dei verbali dell’Ispettorato del Lavoro e ha disconosciuto il contratto di rete, sancendo che il distacco dei 22 lavoratori coinvolti era illegittimo. Infatti, per legge, il distacco deve rispondere a un interesse effettivo del datore di lavoro e non può essere utilizzato come mero strumento elusivo delle norme lavoristiche. Il contratto di rete non può essere usato per aggirare le tutele dei lavoratori.  L’azienda deve avere una reale operatività e non essere una mera "scatola vuota" destinata al solo distacco dei lavoratori.