La normativa previgente prevedeva la possibilità di trasformazione dell'apprendistato di primo livello in apprendistato di secondo livello o professionalizzante; il Collegato Lavoro (art. 18 L. 203/2024), aggiunge la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, in contratto di alta formazione e ricerca (terzo livello). Tale contratto è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, di diplomi rilasciati dagli ITS, o allo svolgimento di attività di ricerca o del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Il contratto, utilizzabile in tutti i settori di attività pubblici e privati, è destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano, appunto, completato percorsi di istruzione secondaria superiore o conseguito un diploma professionale nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o un diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Il contratto di primo livello potrà quindi essere trasformato anche in contratto di terzo livello, attraverso un necessario aggiornamento del piano formativo individuale. Con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, l'INPS ha fornito chiarimenti sulla nuova previsione, in particolare con riferimento ai regimi contributivi. Con la trasformazione del contratto prevista dalla norma si realizza una continuità del rapporto di lavoro, che ne comporta un prolungamento, previo aggiornamento del piano formativo e con la stipula di un protocollo con l'ente formativo frequentato dal giovane, che stabilisce la durata e le modalità della formazione. Per i soli profili che attengono alla formazione la regolamentazione e la durata dell'apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando che la formazione esterna all'azienda è svolta nella stessa istituzione formativa a cui il giovane è iscritto. Si ricorda che il regime contributivo nell'ambito dei rapporti di apprendistato prevede che:
-a carico del datore di lavoro è posto il 10% della retribuzione imponibile (retribuzione effettiva), cui devono aggiungersi l'1,31% a finanziamento della NASpI e lo 0,30% destinabile ai fondi interprofessionali per la formazione; come noto, dal 1° gennaio 2022, si deve aggiungere anche la contribuzione relativa agli interventi di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria e del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali, qualora l'azienda rientri nei relativi campi di applicazione; nell'aliquota del 10% sono comprese le coperture assicurative per IVS, malattia, maternità, infortuni sul lavoro, assegno al nucleo familiare.
-nelle aziende che occupano fino a 9 dipendenti, ferme restando le altre contribuzioni, l'aliquota del 10% è ridotta all'1,5% per il primo anno di apprendistato e al 3% per il secondo anno;
-fa eccezione l'apprendistato di primo livello nelle aziende con almeno 10 dipendenti, che gode di un regime agevolato, ormai strutturale dall'anno 2018, in base al quale l'aliquota del 10% a carico del datore di lavoro è ridotta al 5%;
-l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è sempre pari al 5,84%, cui si devono aggiungere, se applicabili, le aliquote relative ai trattamenti CIGS e/o del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali;
-qualora l'apprendista sia confermato in servizio al termine del periodo formativo, la contribuzione ridotta è mantenuta per un anno, ma secondo il regime generale; pertanto, anche nel caso dell'apprendistato di primo livello, nell'ulteriore anno, l'aliquota a carico del datore di lavoro sarà pari al 10%. L'estensione per un anno della contribuzione agevolata non si applica, tuttavia, nella particolare ipotesi dell'apprendistato professionalizzante cui possono accedere senza limiti di età i percettori di NASpI/mobilità/CIGS.
In ragione della “continuità” del contratto, l'Istituto previdenziale conferma quanto già chiarito in precedenza per la trasformazione del contratto di primo livello in contratto di secondo livello (Mess. INPS. n.1478/2019): la contribuzione ridotta per le aziende con meno di dieci addetti trova applicazione solo per i periodi relativi all'apprendistato di primo livello. Dopo la trasformazione, quindi, l'aliquota ordinaria a carico del datore di lavoro sarà pari al 10%, ferme restando le altre contribuzioni dovute. Infine, l'INPS ha comunicato che non vi saranno variazioni nelle modalità di trasmissione delle denunce mensili, in assenza di modifiche procedurali.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL