Welfare aziendale raddoppia e include le bollette

Welfare aziendale raddoppia e include le bollette

  • 5 Agosto 2022
  • Pubblicazioni
Il welfare aziendale che si estende anche alle utenze domestiche. Questo è quanto emerge dalla bozza del decreto legge Aiuti-bis approvato ieri dal Consiglio dei ministri che, all’articolo 11 dispone il raddoppio dell’esenzione annua per i fringe benefit assegnati ai dipendenti. Questi ultimi passano, dunque, da 258,23 a 516,46 euro includendo, per la prima volta, le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai lavoratori. Con questa novità, dunque, trovano ingresso nell’esenzione prevista dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir anche le somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore, per il pagamento di utenze domestiche dei lavoratori dipendenti. Infatti, prima della modifica, i fringe benefit ricomprendevano nel regime di esenzione solo «beni ceduti» e «servizi prestati» (circolare 28/2016 dell’agenzia delle Entrate) senza alcun riferimento alle somme di denaro. Dal lato del datore di lavoro il costo sostenuto per l’assegnazione dei fringe benefit e per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche è integralmente deducibile dal reddito. Tuttavia si ritiene che, in merito all’anticipo o al rimborso delle spese relative alle utenze domestiche, al fine di applicare l’esenzione come sostituto d’imposta, il datore dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme erogate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato. Va precisato che l’esenzione è rivolta ai «lavoratori dipendenti»: dunque, soltanto i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato. Sarebbero escluse le altre forme contrattuali come, per esempio, i contratti a progetto, titolari, cioè, di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. L’esenzione si applica anche quando i fringe benefit sono assegnati attraverso voucher. Tuttavia nel caso specifico, per l’anticipo o il rimborso delle spese per le utenze domestiche, a rigore, non si potrà ricorrere ai voucher dal momento che questi costituiscono una modalità di erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi e non anche di somme di denaro.