Welfare aziendale: iter semplificato rimborso utenze

Welfare aziendale: iter semplificato rimborso utenze

  • 2 Febbraio 2025
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Welfare aziendale “semplificato”: ai fini del rimborso esentasse delle spese per utenze domestiche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore non richiede l’autenticazione della sottoscrizione ma solo la sottoscrizione in originale con in allegato il documento di identità.. L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 17/2025 del 30 gennaio, chiarisce le condizioni per la fruizione dell’esenzione fino a mille euro, 2mila euro per i dipendenti con figli a carico, dei fringe benefit e delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto e per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale.La norma agevolativa, riproposta per il triennio 2025-2027 dalla legge di Bilancio 2025, richiede ai fini dell’applicabilità una serie di formalità. Innanzitutto, il datore di lavoro dovrà informare le rappresentanze sindacali unitarie ove presenti. Inoltre, per avere l’esenzione di 2mila euro, il dipendente dovrà dichiarare di averne diritto indicando il codice fiscale di almeno un figlio a carico. Per la defiscalizzazione dei rimborsi delle spese collegate alle utenze domestiche, il Fisco ha già avuto modo di allertare il datore di lavoro di acquisire e conservare per eventuali controlli la documentazione probatoria (circolare 5/E/2024). Infatti, per giustificare rimborsi esentasse, il datore di lavoro ha due alternative: richiedere al lavoratore, nel rispetto della privacy, la relativa documentazione giustificativa della spesa ovvero acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla norma agevolativa. Inoltre, al fine di evitare agevolazioni duplicate, il lavoratore dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il fatto che le spese rimborsate non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Per l’agenzia delle Entrate le dichiarazioni sostitutive devono essere rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 ,ma senza l’autenticazione della sottoscrizione in quanto il destinatario finale chiamato a effettuare i controlli di veridicità, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa o mendace, è una pubblica amministrazione. Pertanto, tali dichiarazioni potranno essere acquisite dal datore di lavoro sottoscritte in originale dal lavoratore e con in allegato il documento di identità del sottoscrittore.

Fonte: SOLE24ORE