Naspi anticipata da restituire se si svolge lavoro subordinato
- 30 Gennaio 2025
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La sentenza 1445/2025 della Cassazione merita una certa attenzione in quanto affronta il tema dell’incentivo all’autoimprenditorialità (articolo 8, comma 4, Dlgs 22/2015) in una prospettiva un po’ insolita. L’articolo 8 consente al lavoratore che abbia diritto alla Naspi di richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Tuttavia, il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta (tranne il caso di cooperative e sottoscrizione di quote di capitale sociale). Appare intuitivo, dunque, che la verifica circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sia elemento fondamentale ai fini di valutare la decadenza dal diritto, al netto della effettiva consistenza dell’obbligo di restituzione, che la Consulta ha precisato doversi limitare alla retribuzione effettivamente corrisposta, nel contesto della dimensione del fenomeno (Corte costituzionale 194/2021). Nel caso specifico, il giudice di merito aveva compiuto una autonoma valutazione circa la vera natura dell’attività “concoerrente” svolta dal beneficiario dell’incentivo: a dispetto della denuncia del rapporto di lavoro come subordinato, era stata accertata la natura di prestazione occasionale. La questione controversa, dunque, riguarda la possibilità per il giudice di merito di accertare la vera natura del rapporto di lavoro contestato, a fronte dell’indicazione, contenuta nello stesso atto introduttivo della causa, del rapporto di lavoro come subordinato. La Cassazione ritiene che il giudice del merito non possa autonomamente valutare la natura del rapporto a fronte dell’inquadramento in termini di subordinazione e non possa farlo neanche in grado di appello (divieto di nova). La sentenza aggiunge anche altro a queste considerazioni. Il punto di vista oggetto di verifica riguarda la possibilità di ritenere la subordinazione (quale dato di fatto) alla stregua di una presunzione iuris tantum, ossia superabile da una prova contraria, anche di natura indiziaria, che consenta di riqualificare diversamente la natura del rapporto. La sezione lavoro muove, tuttavia, da una diversa prospettiva. È la stessa ratio della normativa in questione a precludere l’accesso all’incentivo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo valutazione compiuta in radice dal legislatore circa l’assoluta incompatibilità tra le due forme di attività. Insomma, appare contrario allo spirito della norma consentire da parte dello stesso beneficiario la prova di una simulazione del rapporto di lavoro allo scopo di sottrarsi all’obbligo restitutorio derivante dalla formale denuncia di una subordinazione. La simulazione, in termini civilistici, non può essere opposta a terzi che hanno fatto affidamento sull’apparenza del contratto e che siano titolari di una situazione giuridica che sia connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall’accordo simulatorio. L’Inps è terzo rispetto al rapporto di lavoro stipulato tra le parti ed è titolare di pretese restitutorie che verrebbero vanificate laddove fosse consentito alle parti di provare nei suoi confronti la simulazione. Allo stesso modo, così come accade nella generalità dei casi di efficacia della simulazione per i terzi, ai sensi dell’articolo 1415, secondo comma, del Codice civile la simulazione sarà inefficace nel caso opposto, ossia nei confronti dei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato, e che quindi possono far valere con ogni mezzo la prova della simulazione. Dunque, il contratto simulato sarà inefficace quando pregiudica i diritti dell’Inps come terzo e sarà invece efficace quando l’ente abbia fatto in buona fede affidamento sull’apparenza creata dalla veste contrattuale scelta dalle parti, e questo anche secondo un profilo di responsabilità. Quindi, nell’applicazione dell’articolo 8 citato, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato instaurato tra le parti prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la Naspi in forma anticipata, l’assicurato è tenuto alla restituzione di detta indennità per intero, essendo preclusa al beneficiario la prova (ai danni dell’Inps) circa l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro al fine di sottrarsi all’obbligo restitutorio.
Fonte: SOLE24ORE