La negoziazione assistita per ridurre il contenzioso sul lavoro
- 5 Agosto 2022
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Lo schema di decreto legislativo attuativo della riforma del processo civile appena varato dal Governo contiene una novità molto importante per gli operatori del mondo del lavoro: la possibilità di utilizzare la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro e la parificazione degli eventuali accordi conclusi al termine della procedura alle cosiddette conciliazioni tombali. Offre ai datori di lavoro e ai lavoratori una soluzione in più senza nulla togliere alle tradizionali sedi conciliative (sedi sindacali, ispettorati del lavoro e commissioni di certificazione, per ricordare le più comuni). La norma che riconosce la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita fissa alcune regole di base che delimitano il perimetro della procedura. La prima regola consiste nell’assenza di qualsiasi condizione di procedibilità dell’azione: le parti, in altri termini, devono essere libere di decidere se avvalersi o no della negoziazione assistita, senza che la mancata attivazione della procedura precluda la possibilità di agire direttamente presso il giudice del lavoro. Il secondo elemento degno di nota riguarda la coesistenza con le tradizionali forme e procedure di conciliazione: come già ricordato, secondo la norma contenuta nello schema di decreto legislativo resta ferma la disciplina contenuta nell’articolo 412-ter del codice di procedura civile. Le parti resteranno, dunque, libere di scegliere la procedura conciliativa che meglio ritengono possa rispondere ai propri interessi e alle proprie esigenze, senza che la scelta produca differenze concrete in termini di efficacia dell’atto conclusivo. Un altro punto molto rilevante riguarda il profilo dei professionisti coinvolti: la norma precisa che ciascuna parte deve essere assistita da un avvocato, escludendo quindi la possibilità che entrambe si rivolgano allo stesso legale, e aggiunge la possibilità, se le parti lo ritengono, di farsi assistere anche dai rispettivi consulenti del lavoro. Si tratta di figure professionali che non sono scelte a caso dal legislatore: già oggi, nella prassi, gli accordi conciliativi sono preparati e negoziati, prima della convalida in sede protetta, dai legali delle parti o dai loro consulenti del lavoro. Nel rispetto delle condizioni appena descritte, se la negoziazione si conclude con un accordo questo benefica del regime di stabilità protetta previsto dall’articolo 2113 del codice civile, e quindi diventa inoppugnabile.