Obbligo di assumere disabili assolto con agenzia per il lavoro
- 29 Gennaio 2025
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Per i datori di lavoro e i loro intermediari, il 31 gennaio 2025 scade il termine per inviare nei termini agli uffici competenti, per via telematica, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale (cosiddetto Pid) ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili. L’obbligo dell’invio del prospetto informativo è previsto per i datori di lavoro per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto modifiche nella situazione occupazionale tali da incidere sul computo della quota di riserva. Quindi tutti i datori di lavoro pubblici e privati con 15 o più dipendenti, direttamente o tramite i loro intermediari professionisti, sono tenuti all’invio nel caso in cui vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto al prospetto inviato l’anno precedente tali da modificare l’obbligo o incidere sul computo della quota di riserva. Appare utile ricordare che, in presenza di scoperture infrannuali o dall’invio del prospetto del 31 gennaio che fotografa lo status quo al 31 dicembre dell’anno precedente i datori di lavoro interessati devono assolvere all’obbligo con l’assunzione della categoria riservataria entro 60 giorni. Pertanto l’assunzione nominativa del lavoratore disabile, selezionato e scelto dal datore di lavoro, deve avvenire, previo nulla osta al servizio provinciale competente, entro 60 giorni dalla data in cui i requisiti dimensionali hanno comportano l’instaurarsi dell’obbligo di assunzione. Nel caso di mancata assunzione entro tale termine, la richiesta di avviamento può essere solo numerica e, pertanto, gli uffici competenti inviano il disabile presso l’azienda secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra concordata con il datore di lavoro. Le scoperture, dalla vigenza del Testo unico dei contratti (Dlgs 81/2015), possono essere assolte mediante un rapporto di lavoro in somministrazione, avvalendosi dei servizi di un’agenzia per il lavoro autorizzata dal ministero del Lavoro. In primis l’articolo 4, comma 1, della legge 68/1999 individua i lavoratori che non sono computabili agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere e ricomprende tra questi i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. Il Dlgs 81/2015 (Testo unico dei contratti), inoltre, conferma che il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Pertanto i lavoratori somministrati non vengono conteggiati nell’organico dell’utilizzatore per il calcolo delle quote di riserva per l’assunzione previo collocamento mirato. L’articolo 34, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs 81/2015 ha previsto che in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi il lavoratore somministrato possa essere computato nella quota di riserva. Questa particolare facoltà non è prevista, invece, per le categorie protette, ex articolo 18. La missione del lavoratore iscritto al collocamento mirato deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore e quindi nascere con rapporto non inferiore a 12 mesi. In questo caso specifico il lavoratore disabile potrà essere computato dall’utilizzatore nei propri obblighi di riserva e quindi senza effettuare un’assunzione diretta. In ogni caso, ad avviso di chi scrive , è sempre utile verificare a livello territoriale con i collocamenti mirati eventuali situazioni particolari in tema di prassi e procedure ai fini dell’adempimento di legge, come innovato dal Testo unico dei contratti.
Fonte: SOLE24ORE