Contributi ordinari traformazione contratto di apprendistato
- 28 Gennaio 2025
- Pubblicazioni
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in un rapporto professionalizzante o in un percorso di alta formazione (ipotesi, questa, introdotta dall’articolo 18 del Collegato lavoro, legge 203/2024), la riduzione dei contributi applicabile ai datori di lavoro che non superano i 9 dipendenti vale solo per il periodo formativo afferente alla formazione di primo livello; per i periodi successivi a tale durata, si applica l’ordinaria disciplina delle contribuzione per gli apprendisti (contributo a carico del datore pari al 10% della retribuzione imponibile, oltre alle eventuali maggiorazioni applicabili). Con questo chiarimento (messaggio 285/2025) l’Inps conferma il funzionamento del regime contributivo da applicarsi all’ipotesi della trasformazione del rapporto, che prevede un’aliquota molto agevolata per i datori che non superano i 9 dipendenti (per i primi due anni non supera il 3 per cento). Un chiarimento resosi necessario dopo che il Collegato lavoro ha ampliato i casi in cui è ammessa la “trasformazione” del contratto di primo livello - quello che il legislatore, con formula estremamente complessa, definisce «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» - aggiungendo la possibilità di convertire il rapporto nell’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale. Ipotesi che si aggiunge a quella, già prevista dalla legge, di trasformazione nella forma professionalizzante. Come ricorda il messaggio Inps, la trasformazione del contratto da una forma all’altra non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere. Pertanto, la trasformazione, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e quello di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale. Ne consegue che, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della Naspi nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30 per cento. Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e dei fondi di solidarietà bilaterali la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni. La trasformazione del rapporto è consentita secondo la durata e le finalità definite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi formativi; per capire quanti anni un lavoratore può rimanere apprendista bisognerà, quindi, controllare il contratto collettivo applicato. La trasformazione dell’apprendistato di primo livello in quello di alta formazione, infine, è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, oppure al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, allo svolgimento di attività di ricerca o, infine, allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Fonte: SOLE24ORE