L'attività di indirizzo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della controllante non può essere confusa, al fine di una riqualificazione della controllata in sua stabile organizzazione, con la gestione vera e propria che invece compete alla seconda (CGT II Lombardia 7 gennaio 2025 n. 57). L'Agenzia delle Entrate notificava ad una società di capitali avvisi di accertamento, ai fini IRES, per omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito derivanti da una presunta stabile organizzazione estera materiale occulta all'estero, con la conseguente rideterminazione dell'imposta netta, oltre interessi e sanzioni. In particolare, l'attenzione del fisco si era focalizzata sull'analisi dei rapporti economici intercorrenti con la controllata estera fino a considerare quest'ultima una S.O. della prima sulla base di plurimi elementi di fatto, fra cui:
- i contratti stipulati tra le parti e i documenti predisposti in materia di transfer pricing testimoniavano, secondo l'Ufficio, che i rischi assunti dalla controllata estera per le vendite di materie prime, diversamente da quanto descritto nel Countryfile, erano pressoché nulli;
- le due società avevano stabilito che il fornitore riconoscesse alla controllante un premio di risultato commisurato al volume di fatturato sviluppato annualmente;
- grazie alla conoscenza del mercato e alla solidità finanziaria che avrebbe garantito un incasso certo per il fornitore, la controllante provvedeva all'acquisto, per conto della controllata (cui poi rivendeva), delle materie prime utilizzate da quest'ultima nel processo produttivo, riuscendo ad ottenere condizioni economiche più vantaggiose;
- il contributo, in termini di risorse umane, fornito in maniera continuativa dalla controllante attraverso la costante presenza del proprio personale dipendente presso lo stabilimento bosniaco, senza il quale la controllata non avrebbe potuto esplicare l'attività di produzione industriale.
Con il ricorso, la controllante eccepiva che, sulla base delle linee guida al Commentario al modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, la normale attività di direzione e coordinamento dalla stessa svolta nei confronti della controllata estera non poteva ascriversi ad una fattispecie integrante la sussistenza di una stabile organizzazione occulta. La normale attività di direzione e coordinamento della capogruppo. Entrambi i giudici di merito hanno concluso per l'accoglimento delle doglianze della società in virtù di plurimi elementi che portavano a ricondurre l'attività svolta dalla capogruppo nei confronti della controllata estera nell'alveo di una normale attività di direzione e coordinamento senza che questa potesse ascriversi ad una fattispecie integrante la sussistenza di una stabile organizzazione occulta:
- la conclusione da parte della controllata, in via del tutto autonoma dalla controllante, di contratti di acquisto di materie prime;
- la gestione in maniera del tutto autonoma e indipendente dei rapporti commerciali e contrattuali con il fornitore di energia elettrica, la cui incidenza rispetto agli altri costi di gestione risultava del tutto prevalente.
Inoltre, hanno precisato gli interpreti, la società aveva dato prova che non rispecchiava la realtà quanto asserito dall'Ufficio ossia che:
- la controllante decidesse i prezzi di vendita dei prodotti finiti realizzati dalla controllata estera, privandola di autonomia decisionale;
- il management della controllata fosse interamente composto da dipendenti della controllante;
- il consigliere di amministrazione della controllante esercitasse un pervicace ruolo di controllo sulla controllata (come evincibile da alcune e-mail);
- la controllata fosse priva di autonomia finanziaria sia nei rapporti con gli istituti di credito sia ai fini dell'acquisto.
In sostanza, i giudici hanno concluso che la controllata estera gestiva autonomamente i rapporti con i propri fornitori di materie prime e di servizi, con il personale, organizzando l'attività produttiva, con le controparti finanziarie, avendo un'evidente autonomia operativa e decisionale. Di contro, le attività che l'Ufficio aveva evidenziato quali attività gestionali, rientravano a pieno titolo tra le attività con cui la capogruppo di una multinazionale esercita il proprio indirizzo gestionale, nell'ambito delle funzioni di direzione e coordinamento che alla stessa competono, in qualità di capogruppo nei confronti della propria controllata.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL