Contributo Naspi per le attività stagionali
- 24 Gennaio 2025
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Secondo l’Inps, le attività stagionali sono di due tipi: quelle indicate nel Dpr 1525/1963 e quelle considerate tali dal Collegato lavoro (legge 203/2024). Solo le prime possono beneficiare dell’esenzione dal contributo aggiuntivo dell’1,40% nonché dello 0,50% per ogni rinnovo successivo previsto per i contratti a tempo determinato (Ctd). Il messaggio 269/2025 dell’istituto di previdenza si basa su una lettura meramente formale della normativa, ma andiamo per ordine e cerchiamo di mettere a fuoco la vicenda. Nel nostro ordinamento giuridico esiste una norma, vale a dire l’articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015 che, in tema di stop & go nei contratti a termine, fissa delle pause obbligatorie da rispettare tra un contratto e un altro, pena la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Per espressa previsione normativa, tale disposizione non si applica ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del ministero del Lavoro e nelle ipotesi previste dai contratti collettivi. Per identificare le attività stagionali, in attesa dell’emanazione del Dm auspicato dalla norma, valgono le regole del Dpr 1525/1963. Invero, la giurisprudenza nel tempo ha messo in dubbio che il Ccnl possa attivare le flessibilità previste per le attività stagionali a fronte di picchi di incremento delle attività. Inoltre, si è anche consolidata la convinzione che l’elenco delle attività stagionali individuate dal Dpr 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, limitazione impattante anche nel contesto della contrattazione collettiva. Avvertendo l’esigenza di una più puntuale lettura della norma, è intervenuto il legislatore dei giorni nostri che, con l’articolo 11 della legge 203/2024, fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 21, comma, del Dlgs 81/2015. Secondo la nuova lettura, sono stagionali oltre alle attività indicate dal Dpr 1525/1963, anche quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’attività stagionale è anche rilevante per il versamento del contributo addizionale Naspi voluto dalla riforma Fornero che ne stabilì l’esenzione per le attività elencate dal Dpr 1525/1963 e, per un tempo limitato, (dal 2013 al 2015) anche a favore delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai Ccnl stipulati entro il 31 dicembre 2011. Successivamente tale norma non è stata riproposta e dal 1° gennaio 2016 l’esenzione opera solo con riferimento alle attività indicate dal Dpr. L’interpretazione autentica recentemente fornita dal Collegato lavoro introduce tra le stagionalità anche le fattispecie di cui sopra che tuttavia, secondo l’Inps, non possono fruire dell’esenzione. Pertanto, in caso di contratti a tempo determinato stipulati per «per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro», è dovuto il contributo addizionale Naspi e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato. In conclusione, l’Inps aggancia le attività ritenute stagionali dal Collegato lavoro esclusivamente allo stop & go e non lascia spazio ad altre possibili soluzioni cui forse si poteva giungere con una visione più dinamica dell’evoluzione legislativa.
Fonte: SOLE24ORE