Permessi ex L. 104/1992
- 24 Gennaio 2025
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 novembre 2024, n. 30628, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti sorge a seguito di presentazione della domanda amministrativa e a fronte della verifica, da parte dell’ente assicuratore, della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge; una volta accertato il diritto, la prestazione si intende riconosciuta sino a quando sopravvengano modificazioni tali da far venire meno i requisiti costitutivi del diritto. Invero, l’articolo 33, L. 104/1992 non prevede la potestà dell’ente previdenziale di apporre un termine alla titolarità del diritto (come, ad esempio, previsto dall’articolo 1, comma 7, L. 222/1984, per l’assegno ordinario di invalidità, espressamente caratterizzato dalla temporaneità della prestazione, misurata sul triennio), ma consente – all’Inps o al datore di lavoro – di verificare in via ordinaria la persistenza delle condizioni per il godimento del diritto e prescrive la decadenza dal diritto qualora fatti sopravvenuti facciano venir meno le condizioni richieste per la legittima fruizione (articolo 33, comma 7-bis).