Qualora l’Ispettorato del lavoro accerti, autonomamente o a seguito di prova fornita dal lavoratore, l’impossibilità da parte di quest’ultimo di comunicare i motivi dell’assenza o la non veridicità della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, comunica l’inefficacia della risoluzione ad entrambe le parti. Infatti, in tali ipotesi, non trova applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro previsto dal secondo periodo del comma 7-bis dell’articolo 26 del Dlgs 151/2015, così come modificato dall’articolo 19 della legge 203/2024. Con nota 579/2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal “Collegato lavoro” in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del dipendente. Il comma 7-bis prevede in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, competente in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni. Infatti, il protrarsi dell’assenza ingiustificata e l’invio della citata comunicazione da parte del datore di lavoro comportano che il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, ossia, sostanzialmente, per dimissioni di fatto, non applicandosi, di conseguenza, la disciplina ordinaria prevista per le dimissioni (modalità telematica). Tuttavia, si evidenzia come l’obbligo di comunicazione sia limitato alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro decida di far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto. Per la comunicazione, da inoltrare preferibilmente a mezzo Pec, l’Ispettorato ha diffuso un modello in cui riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il dipendente, riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti di cui è a conoscenza, anche telefonici e di posta elettronica. Ciò al fine di consentire gli eventuali accertamenti ispettivi. Infatti, l’Ispettorato territoriale che riceve tale comunicazione può verificarne la veridicità contattando il lavoratore, i suoi colleghi o altri soggetti che possano fornire elementi utili, per accertare se effettivamente il dipendente non si sia più presentato presso la sede di lavoro senza alcuna comunicazione dei motivi, né abbia potuto comunicare la sua assenza (per esempio in caso di per ricovero ospedaliero). Tale verifica è solo eventuale e, qualora venga attivata, gli accertamenti dovranno essere conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro. A conclusione degli accertamenti, in caso di inefficacia della risoluzione, l’Ispettorato ne darà riscontro al datore di lavoro tramite Pec e al lavoratore, informandolo del suo diritto alla ricostituzione del rapporto, laddove l’azienda abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello unilav. A fronte dell’effettiva impossibilità di giustificare l’assenza, lo strumento che l’ente accertatore potrebbe inoltre utilizzare per ristabilire la regolarità, a parere della scrivente, è il provvedimento di disposizione disciplinato dall’articolo 14 del Dlgs 124/2004, con un invito al datore di lavoro a ricostituire il rapporto di lavoro. Ove, invece, a seguito degli accertamenti sia emersa l’effettiva assenza ingiustificata e il lavoratore non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, opererà la risoluzione. Tuttavia, qualora l’assenza sia dovuta a particolari motivi, quali ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni, nella nota 579/2025 si precisa che la loro sussistenza non è oggetto di verifica, ma potranno essere oggetto di una diversa valutazione in termini di giusta causa delle dimissioni, rispetto alle quali si provvederà a informare il lavoratore dei conseguenti diritti.
Fonte: SOLE24ORE