La legge di Bilancio 2025 conferma, per il triennio 2025-2027, l’estensione del limite di esenzione previdenziale e fiscale per i cosiddetti fringe benefit, così come definiti dall’articolo 51 del Dpr 917/1986, fissando la soglia applicabile alla generalità dei lavoratori nella misura di 1.000 euro; tale limite di esenzione si innalza a 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico, qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta. A tal proposito, giova ricordare che la condizione di figlio fiscalmente a carico si configura qualora il figlio non sia posto in affido esclusivo all’altro genitore e qualora il figlio abbia percepito un reddito inferiore a 4.000 euro se con età inferiore a 24 anni, oppure inferiore a 2.840,51 euro per età superiore, senza applicazione di un limite massimo di età, che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto per la sola percezione della detrazione di imposta, limitando tale possibilità ai 30 anni del figlio. Per la determinazione del limite si deve tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati; diversamente, ai fini fiscali sarà trattenuta anche l’Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro. Le istruzioni operative sono fornite dalla circolare Inps 237/2016. Il fringe benefit può essere erogato da ogni datore di lavoro del settore privato su base volontaria e individuale, entro le competenze del mese di dicembre, pertanto non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, con riferimento ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e ad esso assimilato; a tale proposito, giova ricordare che nel caso in cui il fringe benefit venga riconosciuto a un amministratore privo di compenso viene meno l’applicazione della soglia di esenzione in quanto il benefit assolve a funzione retributiva (interpello 522/2019 dell’agenzia delle Entrate). Si considerano fringe benefit tutti i beni in natura ricomprendibili nell’articolo 51, commi 3-4, del Tuir, quali buoni spesa e buoni acquisto a vario titolo, buoni per l’acquisto di carburante, regalie natalizie, autovettura in uso promiscuo, altri beni a uso promiscuo, quali pc e smartphone, interessi su prestiti, coperture assicurative extra-professionali, fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora e, in base alle previsioni della legge di Bilancio 2025 (che conferma le misure del precedente periodo di imposta), sono considerati fringe benefit, fino a tutto il 2027, le spese sostenute per affitto prima casa, gli interessi mutuo prima casa e le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; questa specifica categoria di benefit permette al datore di lavoro di procedere con un rimborso della spesa sostenuta, monetizzando, quindi, il benefit mediante erogazione della somma in busta paga. In relazione al rimborso delle utenze, in continuità con le disposizioni dei precedenti periodi di imposta, si ritiene che le utenze, per essere rimborsabili, debbano essere intestate al lavoratore o ad altri familiari (componenti il nucleo), relative a immobili di proprietà o in utilizzo (con contratto di affitto, comodato d’uso gratuito o altre forme previste dalla normativa vigente), indipendentemente dalla residenza, dal domicilio o meno, emesse a nome del condominio dove si trova l’immobile, se ripartite fra i condomini, emesse a nome del proprietario dell’immobile (locatore), poi riaddebitate in maniera analitica - e non forfettaria- a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari. Il proprietario che riaddebita la bolletta all’inquilino non potrà richiederne il rimborso. Per analogia con le disposizioni relative ai periodi di imposta precedenti, per procedere con il rimborso il lavoratore può presentare la bolletta al datore di lavoro, che erogherà l’importo in busta paga; in alternativa il lavoratore potrà presentare autocertificazione, dichiarando di essere in possesso delle fatture, di rispettare le condizioni di cui sopra e che nessun altro familiare abbia richiesto il rimborso per la medesima utenza. Anche in relazione alla possibilità di accedere al limite di esenzione di 1.000/2.000 euro, in luogo del limite ordinario posto nella misura di 258,23 euro, la legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, comma 390, ricorda e conferma che i datori di lavoro provvedono all’attuazione della misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti (in loro assenza alcuna comunicazione sarà dovuta). A tale proposito, l’agenzia delle Entrate, mediante pubblicazione della circolare 4/E/2024, stabilisce come questa comunicazione debba avvenire preventivamente rispetto all’accesso alla misura, aggiornando le precedenti disposizioni condivise con circolare 23/E/2023: non possiamo, quindi, ritenere soddisfatto il requisito di comunicazione qualora questa avvenga entro il periodo di imposta, ma solo nel caso in cui questa sia preventiva; in relazione a tale passaggio, è utile ricordare che la previsione della circolare 23/E/2023 soddisfava una necessità collegata ad una modifica sui limiti di esenzione dei fringe benefit intercorsa nel corso dell’anno di imposta. Il legislatore, così come l’agenzia delle Entrate, non definiscono una modalità di certificazione della data certa di tale comunicazione, che si ritiene assolta anche con la semplice firma del documento da parte di tutti i soggetti interessati dalla comunicazione (datore di lavoro e Rsu).
Fonte: SOLE24ORE