Lavoratrici madri: decontribuzione anche per le autonome

Lavoratrici madri: decontribuzione anche per le autonome

  • 24 Gennaio 2025
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L'esonero parziale dei contributi è una misura introdotta con la Legge di Bilancio per il 2024, Legge 213/2023, destinata alle lavoratrici madri con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Per l'anno appena concluso la misura introdotta dall'art. 1, c. 180, Legge 213/2023 prevedeva per le lavoratrici dipendenti madri di tre o più figli un esonero contributivo nel limite massimo annuo di 3.000 euro (da riparametrare su base mensile), a decorrere dal periodo di paga compreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ovvero, se antecedente, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Inoltre, per il solo 2024 o comunque fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, questo esonero era stato esteso anche alle madri di due figli, purché vantassero un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione delle lavoratrici con rapporto di lavoro domestico. La Legge di Bilancio per il 2025 al comma 219 dell'art. 1, riprende il concetto introdotto nell'anno precedente, con alcune novità e modifiche. Le destinatarie della misura in commento sono le lavoratrici dipendenti, tranne coloro che hanno all'attivo un rapporto di lavoro domestico, e viene estesa la platea alle lavoratrici autonome. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dal 2027, invece, l'esonero contributivo spetta alle madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Ulteriore requisito è reddituale, infatti, l'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro annui. Quest'ultima categoria, per rientrare nell'esonero, deve percepire almeno uno tra i seguenti redditi di lavoro autonomo:

- redditi di impresa in contabilità ordinaria;
- redditi di impresa in contabilità semplificata;
- redditi da partecipazione.

Rimangono invece escluse le lavoratrici optanti per il regime forfettario. Il comma 220 specifica le caratteristiche di applicazione per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o a quella separata, individuando l'ammontare dell'esonero contributivo parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'art. 1, c. 3, Legge 233/90. Questa agevolazione, inoltre, è concessa ai sensi del regolamento UE 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti de minimis.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL