Contributi ridotti per aziende che non utilizzano ammortizzatori

Contributi ridotti per aziende che non utilizzano ammortizzatori

  • 21 Gennaio 2025
  • Pubblicazioni
Essere aziende virtuose, cioè non aver fatto ricorso a trattamenti di integrazione salariale, paga. Da gennaio 2025, le piccole aziende tutelate dal Fis e dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali possono contare su una riduzione del contributo ordinario che mensilmente devono ai rispettivi fondi. Lo fa presente l’Inps con la circolare 5/2025 in cui l’istituto di previdenza si sofferma anche a spiegare come si articolerà la riduzione del contributo addizionale dovuto sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria (Cigo) e straordinaria (Cigs). Possono beneficiare della diminuzione del contributo ordinario (dallo 0,50% allo 0,30%) i datori di lavoro rientranti nel Fis e nel Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che, contestualmente, siano in possesso di due requisiti:

- uno di ordine dimensionale, cioè aver occupato mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
- il secondo di tipo procedurale, ossia assenza di richieste di assegno di integrazione salariale (Ais), per almeno ventiquattro mesi, a partire dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Nella circolare, l’Inps precisa che l’accesso alla riduzione dell’aliquota mensile avverrà senza adempimenti per i datori di lavoro interessati. Sarà, infatti, la procedura informatica, dopo i necessari controlli, ad assegnare alle posizioni contributive lo specifico codice di autorizzazione “2Q”, che consente di versare la contribuzione in misura ridotta. Qualora, dalle verifiche mensili, emergesse il venir meno delle condizioni che permettono di fruire del beneficio, il codice verrà automaticamente rimosso. L’istituto precisa che non riconoscerà comunque la riduzione contributiva alle aziende che applicano l’aliquota vigente per i datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti e cioè 0,80% per il Fis e 0,80% o 1% per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Per consentire un efficace colloquio con aziende ed intermediari, l’Inps fa presente di aver reso disponibile nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sotto la voce “Posizione Aziendale”, l’oggetto denominato “Riduzione contributo ordinario Fis/Fondo attività professionali”. Sarà importante osservare se, nell’ambito sinergico, si realizzerà una tempestiva notifica delle vicende inerenti alla riduzione (assegnazione/rimozione del codice di autorizzazione), al fine di consentire un corretto versamento della contribuzione. Nella circolare 5/2025, l’istituto ricorda che, sempre da gennaio 2025, opera anche la riduzione del contributo addizionale per i datori di lavoro rientranti in orbita Cigo e/o Cigs che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (o in deroga) per almeno 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione.  L’abbattimento dell’aliquota, dettagliato nella tabella, verrà anche in questo caso effettuato direttamente dalla procedura informatica che, allo scopo, verificherà l’assenza di trattamenti fruiti. Il controllo riguarderà anche i periodi di cassa esentati dal pagamento del contributo addizionale, come quelli richiesti per eventi oggettivamente non evitabili (Eone). Importante osservare che la verifica avverrà su tutte le matricole e le unità produttive riconducibili al medesimo codice fiscale. Per le aziende che rientrano sia nelle tutele del Fis che in quelle della Cigs, il controllo sarà stringente. Infatti – spiega l’Inps – nell’arco temporale previsto (24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione), la verifica riguarderà l’assenza sia di trattamenti di Cigs che di Ais. Infine, nella circolare in rassegna, l’Inps precisa che, per i datori di lavoro impossibilitati a fruire della riduzione del contributo addizionale per assenza delle condizioni, permangono le aliquote previgenti, compresa quella 15% per chi ha superato i 104 mesi di trattamenti in un quinquennio mobile e che tale ultima misura non risente di alcuna riduzione.

Fonte: SOLE24ORE