Procedimento disciplinare
- 20 Gennaio 2025
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La Corte d'Appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato in data 8 settembre 2014 al lavoratore a seguito di contestazione disciplinare del marzo 2014 ("cui ne era seguita un'altra del 7.7.2014"), nella quale erano state addebitate una serie di irregolarità (operazioni irregolari di disimpegno polizza, di annullamento di disimpegni polizze e di blocco di polizze in scadenza senza le prescritte autorizzazioni…. la mancanza di beni relativi ad alcune polizze …. mancato utilizzo, come prescritto, per la conservazione del denaro e della rimanenza, dell'impianto di "roller cash" in sua dotazione…..mancato ricovero nel mezzo forte in sua dotazione del denaro introitato").In particolare la Corte territoriale riteneva provato che le condotte oggetto della contestazione avevano trovato adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie, erano indubbiamente gravissime e vi era proporzionalità con la sanzione espulsiva intimata. Inoltre, che la contestazione disciplinare non era da considerarsi tardiva, tenuto conto che i tempi del procedimento si erano dilatati anche a causa del comportamento dell'incolpato e che la mancata audizione non aveva influito sull'esercizio del diritto di difesa.Il lavoratore impugnava la sentenza di secondo grado in Cassazione.La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dal lavoratore, afferma che la Corte territoriale ha correttamente richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui "in tema di licenziamento disciplinare, il differimento a una nuova data di audizione personale può costituire effettiva esigenza difensiva se non altrimenti tutelabile (Cass. n. 980/2020)", evidenziando che "nel caso in esame, in relazione al terzo rinvio chiesto (quello determinato dalla necessità di assistere il padre gravemente ammalato), tale necessarietà non è stata allegata né dimostrata", e che non "può essere sottaciuto il comportamento di correttezza e buona fede della società datrice, che ha preavvertito il lavoratore della propria indisponibilità a concedere altre date, consentendogli, quindi, qualora questi lo avesse ritenuto utile, di integrare con altre difese quanto già riferito con le due note di giustificazioni, prima di adottare poi il provvedimento di recesso".In sostanza la Suprema Corte ritiene che sia stato accertato il "rispetto del diritto di difesa", in base a ragioni congruamente argomentate, quali "l'avere la società datrice fissato una data per l'audizione personale richiesta dal lavoratore, rinnovandola per la sua mancata presentazione alla prima a causa per malattia; anche per la seconda data, il lavoratore faceva pervenire certificazione medica e, quindi veniva fissato un terzo appuntamento al quale il M. non si presentava adducendo di dovere assistere il padre gravemente ammalato. La datrice di lavoro comunicava al dipendente la propria esigenza di definire il procedimento disciplinare, avvenuto poi con l'intimazione del licenziamento in relazione al quale il lavoratore, però, aveva già ampiamente risposto in precedenza per iscritto alle due contestazioni".Inoltre la Corte di Cassazione precisa che risulta legittimo il recesso per giusta causa del lavoratore che, in qualità di addetto stima, aveva violato le procedure interne relative alla gestione delle operazioni di pegno, alla custodia dei beni e all'uso del denaro aziendale, condotte integranti infrazione al cosiddetto minimo etico e sono tali da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Fonte: SOLE24ORE