Fringe benefit, esenzione anche con carta nominativa

Fringe benefit, esenzione anche con carta nominativa

  • 16 Gennaio 2025
  • Pubblicazioni
Esenti i fringe benefit anche se assegnati mediante carta di debito. È quanto emerge dalla risposta a interpello 5/2025, con cui l’agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni in merito al rapporto tra nuove soluzioni tecnologiche e l’attribuzione da parte del datore ai propri dipendenti di beni e servizi, rientranti nel concetto di welfare aziendale. Nello specifico, l’istante (datore di lavoro) rappresentava di voler assegnare, grazie a innovative soluzioni informatiche e digitali offerte da un provider, i fringe benefit tramite una carta di debito nominativa. La carta di debito attribuita ai dipendenti dell’istante (nominativa) può essere utilizzata da questi ultimi solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati e aderenti al circuito del provider, dell’assegnazione dei fringe benefit, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato. La carta non può essere utilizzata per fini diversi da quello menzionato, non è monetizzabile e/o convertibile (anche solo parzialmente) in denaro; è vietato un utilizzo promiscuo della carta, per finalità estranee alle politiche di welfare aziendale. La carta non sarebbe cedibile a terzi o commercializzabile. L’istante, dunque, chiedeva di confermare la qualificazione della carta nominativa come voucher cumulativo (articolo 6, comma 2, del Dm 25 marzo 2016) e, per l’effetto, di considerare i valori in essa contenuti esenti ai fini del reddito di lavoro dipendente nel rispetto della soglia riservata ai fringe benefit: oggi 1.000 euro annui, innalzato a 2.000 per i dipendenti con figli a carico. Nell’accogliere l’istanza, l’amministrazione ha ricordato che i fringe benefit possono essere assegnati anche tramite voucher cumulativi, purché siano nominativi, non siano monetizzabili, cedibili o rappresentativi di danaro. Tali voucher possono rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio a un’elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel «carrello della spesa», per un valore non eccedente il limite di esenzione (circolare 28/2016). Inoltre, considerando l’avvento di nuove soluzioni tecnologiche, l’Ufficio ha ammesso la fruizione di beni e servizi anche attraverso uno specifico circuito elettronico (risposta a interpello 273/2019). Pertanto, sulla scorta dei vincoli indicati nell’istanza, la carta nominativa ben può qualificarsi come voucher cumulativo e, dunque, l’importo utilizzato dai dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi è irrilevante ai fini fiscali nei limiti di esenzioni previsti per i fringe benefit.

Fonte: SOLE24ORE