Trattamento di integrazione salariale, novità

Trattamento di integrazione salariale, novità

  • 16 Gennaio 2025
  • Pubblicazioni
Con la circolare 3/2025 l’Inps fornisce ad aziende e addetti ai lavori l’ormai consueto vademecum contenente un riepilogo generale delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, operanti nell’anno appena iniziato. Il documento – che, oltre alle misure contenute nella legge 207/2024 (Bilancio 2025), richiama anche le disposizioni previste dal Collegato lavoro (legge 204/2024) - è alquanto ampio. Ci soffermeremo, quindi, sulle misure più significative. Partiamo proprio dalla prima, ovvero quella con cui l’Istituto anticipa la modifica alla disciplina sulla compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa. La circolare evidenzia che, dopo la riscrittura dell’articolo 8 del Dlgs 148/2015 apportata dal Collegato lavoro, viene eliminata la previsione che determinava sui lavoratori conseguenze diverse in funzione della natura e della durata (fino a sei mesi o superiore a detto limite) dell’attività svolta dagli stessi. Il nuovo testo dell’articolo 8, riportando indietro le lancette del tempo a prima del riordino alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali attuato dalla legge di Bilancio 2022, stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate, indipendentemente dalla durata del rapporto instaurato. Tuttavia, l’Inps afferma che nell’applicazione della disposizione occorre anche tener conto dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi un materia e, per questo motivo, fa presente che nella gestione delle casistiche, in caso di occupazione durante la fruizione del trattamento di integrazione salariale, il lavoratore potrà avere titolo all’integrazione salariale in misura pari alla eventuale differenza tra la prestazione spettante e le somme ricavate dall’attività lavorativa svolta, laddove queste ultime risultino inferiori al trattamento stesso. La circolare si sofferma anche su molti altri interventi e, in modo particolare, sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la cui ultrattività per l’anno in corso è stata disposta dalla legge di Bilancio 2025. Tra le numerose fattispecie ricordiamo la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) prevista in caso di cessazione di attività. Anche nel 2025 potranno accedere alla Cigs le aziende che hanno cessato o stanno cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, A tal fine sono stati stanziati altri 100 milioni. La cassa può essere richiesta, per 12 mesi al massimo, in deroga ai limiti di durata previsti dalla normativa di riferimento e non solo; infatti – evidenzia l’Inps – per effetto di una modifica legislativa, da quest’anno questa speciale tipologia di Cigs può essere richiesta anche dai datori di lavoro che non rientrano nella disciplina dell’integrazione salariale straordinaria. L’Inps ricorda anche che la legge 199/2024 ha modificato, tra l’altro, anche la misura di sostegno al reddito prevista per il settore della moda (ex Dl 160/2024) ampliando la platea dei destinatari e la durata del trattamento. Infine, nella circolare vengono sinteticamente illustrate le due disposizioni antielusive della Naspi contenute nel Collegato al lavoro e nella legge di bilancio 2025. Passando ai congedi parentali, la circolare in rassegna ricorda che, attraverso una modifica all’articolo 34 del Dlgs 151/2001, la legge di bilancio 2025 ha previsto, per i genitori che beneficiano del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 80% della retribuzione per un periodo complessivo di tre mesi, da fruire, in alternativa tra di loro, entro il sesto anno di vita del bambino ovvero, nel caso di adozione o affidamento, dall’ingresso in famiglia del minore. È importante evidenziare che la maggiorazione della misura dell’indennità riguarda i lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. Circa le modalità operative per conguagliare l’indennità in questione, l’Istituto rimanda a ulteriori comunicazioni.

Fonte: SOLE24ORE