Agevolazione limitata ai figli under 30 ancora a carico

Agevolazione limitata ai figli under 30 ancora a carico

  • 9 Gennaio 2025
  • Pubblicazioni
La stretta sulle detrazioni dei familiari a carico, da cui discenderà il maggior risparmio di risorse statali, è sicuramente quella relativa ai figli, che da quest’anno danno diritto allo sconto solo se di età inferiore a 30 anni. La modifica è stata inserita, dalla legge di Bilancio 2025, nell’articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir, che pertanto riconosce ai genitori il diritto alla detrazione solo per i figli di età fino a 29 anni e 364 giorni. Fanno eccezione i figli portatori di disabilità, per i quali la modifica espressamente esclude il nuovo limite massimo anagrafico. La restrizione è in linea con i principi della legge delega di riforma fiscale 111/2023 che, oltre a prevedere un riordino delle detrazioni, mira a sostenere le famiglie con componenti disabili e giovani under 30. Rispetto alle classiche categorie di figli che danno diritto alla detrazione d’imposta (naturali, adottivi, affidati, affiliati) e per le quali non è mai richiesto il requisito della convivenza, la legge di Bilancio aggiunge quella dei figli conviventi del coniuge deceduto. Posto che nel dossier del Parlamento si fa riferimento ai «figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite» sarà l’agenzia delle Entrate a spiegare esattamente la ratio di questa previsione e a quale specifica tipologia di “nucleo familiare” la stessa è rivolta. Per effetto della nuova previsione, in via generale la detrazione è attribuita in presenza di figli fiscalmente a carico di età pari o superiore a 21 anni (in quanto quelli di età inferiore ricadono nel beneficio dell’assegno unico universale) e inferiore a 30 anni, oltre a quelli riconosciuti disabili secondo l’articolo 3 della legge 104/1992. Rimane ferma la sussistenza della condizione reddituale per essere considerato fiscalmente a carico e cioè il possesso di un reddito annuo non superiore a 2.840, 51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età. L’agenzia delle Entrate dovrà chiarire se anche i figli per i quali non spettano né le detrazioni fiscali né l’assegno unico universale, daranno comunque diritto ad altre agevolazioni fiscali secondo il comma 4-ter del medesimo articolo 12 (per esempio soglia di esenzione dei benefit di 2.000 euro, gli eventuali sconti in materia di addizionali regionali e comunali, le previsioni in materia di welfare aziendale dell’articolo 51, comma 2 del Tuir, detrazioni e deduzioni per figli fiscalmente a carico). Un ulteriore restringimento dell’ambito di applicazione delle detrazioni riguarda i cosiddetti altri familiari a carico che, a seguito della modifica della lettera d) del comma 1 dell’art. 12 del Tuir, dal primo gennaio di quest’anno sono rappresentati dai soli ascendenti conviventi con il contribuente. In pratica questa residuale detrazione è circoscritta ai soli ascendenti conviventi (genitori, nonni, bisnonni), mentre rimangono escluse le ulteriori categorie di soggetti elencati nell’articolo 433 del Codice civile a cui faceva espresso rinvio la norma vigente fino all’anno scorso (generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o percettori di assegni alimentari non disposti dal giudice). Rimane ferma la condizione reddituale (reddito annuo fino a 2.840,51 euro), nonché la regola della ripartizione dello sconto tra gli aventi diritto e il riproporzionamento dello sconto in base al reddito complessivo (fino a 80.000 euro).

Fonte: SOLE24ORE