Bonus mamme con nuove regole
- 9 Gennaio 2025
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Il legislatore è tornato ad intervenire sulla disciplina del c.d. “Bonus mamme “anche con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, cc. 219-220, Legge 30 dicembre 2024, n. 207), prevedendo un esonero parziale, non più totale, in favore delle lavoratrici sia dipendenti che autonome. La misura dell’esonero sarà definita con apposito decreto ministeriale. Esonero madri 2025-2026. L’esonero contributivo parziale è riconosciuto, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo:
- alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione, e che non hanno optato per il regime forfetario. La lavoratrice deve essere madre di due o più figli il più piccolo dei quali non deve aver compiuto dieci anni. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’art. 1, comma 180, L. n. 213/2023 (lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di almeno tre figli, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, beneficiarie dell’esonero totale della quota IVS fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro). Esonero madri dal 2027. A partire dal 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Requisito reddituale. L’esonero contributivo parziale spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.