Conciliazione sindacale: le garanzie dalla giurisprudenza

Conciliazione sindacale: le garanzie dalla giurisprudenza

  • 1 Agosto 2022
  • Pubblicazioni
Secondo il Tribunale di Bari (sentenza del 13 maggio 2022 ), la validità del verbale di conciliazione firmato in sede protetta secondo l’articolo 2113, comma 4, del Codice civile, presuppone che il rappresentante sindacale davanti al quale le parti sottoscrivono l’accordo transattivo appartenga alla organizzazione sindacale cui è iscritto il lavoratore.
Non si può affermare che il lavoratore abbia ricevuto effettiva assistenza sul contenuto della transazione, se il rappresentante sindacale non è riconducibile alla stessa associazione sindacale cui ha aderito il lavoratore.
Secondo tale decisione, nell’ambito delle conciliazioni regolate dall’articolo 2113, comma 4, solo i funzionari sindacali della sigla a cui è iscritto il lavoratore sono legittimati a fornire l’assistenza qualificata che costituisce il presupposto di validità della conciliazione. Né può darsi alcun valore all’incarico che il lavoratore abbia conferito contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, perché proprio la circostanza di averlo rilasciato al momento in cui si transige lo rende inidoneo a comprovare che il lavoratore abbia ricevuto una effettiva assistenza.