Compatibilità tra cassa integrazione e attività lavorativa
- 9 Gennaio 2025
- Pubblicazioni
Con le modifiche all’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015, la legge n. 203/2024 ridefinisce le regole per chi percepisce trattamenti di integrazione salariale e svolge attività lavorativa. Principali novità:
1) Perdita dell’indennità solo per le giornate lavorate
Dal 12 gennaio 2025, i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale perderanno il diritto all’indennità unicamente per le giornate in cui svolgono attività lavorativa. Questo introduce maggiore proporzionalità rispetto al passato.
2) Decadenza solo in caso di mancata comunicazione preventiva. La decadenza dal diritto al trattamento resta prevista esclusivamente se il lavoratore non comunica preventivamente alla sede territoriale dell’INPS lo svolgimento di una nuova attività lavorativa.
3) Validità delle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro
Le comunicazioni obbligatorie effettuate dai datori di lavoro in caso di:
▪️Assunzione, cessazione, trasformazione o proroga di rapporti di lavoro (subordinato o autonomo);
▪️Tirocini e altre esperienze professionali
(come previsto dall’art. 4-bis del D.Lgs. 181/2000, modificato dal decreto Trasparenza n. 104/2022), sono considerate valide anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione verso l’INPS, evitando così il rischio di decadenza per il lavoratore. Implicazioni pratiche: Questa modifica introduce maggiore equità nel trattamento di chi percepisce la cassa integrazione e si dedica ad attività lavorative, garantendo una decadenza limitata al mancato adempimento di obblighi di comunicazione. Inoltre, il riconoscimento delle comunicazioni obbligatorie effettuate dai datori di lavoro snellisce gli adempimenti burocratici per i lavoratori.