L’articolo 11 della legge 203/2024 (Collegato lavoro) ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 81/2015 in merito alla definizione di «attività stagionali». Ciò in quanto i contratti di lavoro a tempo determinato che rientrano tra le ipotesi di cui al citato articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015 sono esentati da diversi limiti normalmente apposti ai contratti a termine ordinari, quali:
- i 24 mesi di durata massima fissati per i contratti a termine ordinari (articolo 19, comma 2, Dlgs 81/2015);
- il limite al numero massimo di contratti stipulabili (articolo 23, comma 2, lett.c), Dlgs 81/2015);
- l’obbligo dello stop and go tra due contratti (articolo 21, comma 2, Dlgs 81/2015);
- l’obbligo di causale oltre i 12 mesi di durata (articolo 21, comma 1, Dlgs 81/2015).
Il recente orientamento ormai consolidato della giurisprudenza aveva stabilito che fossero attività propriamente stagionali esclusivamente quelle previste dal Dpr 1525/1963, considerandole tassative e non suscettibili di interpretazione analogica da parte della contrattazione collettiva «la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità» (Cassazione 16313/2024). Nella sentenza 9243/2023 la Corte affermava anche che, oltre ai casi previsti dal citato dpr, il ricorso al contratto di lavoro stagionale poteva avvenire limitatamente allo svolgimento di attività stagionali aggiuntive rispetto a quella normalmente svolta, aventi un collegamento diretto con la stagione e considerando, di contro, non ammissibile la stipula del contratto di lavoro stagionale motivata da mere fluttuazioni di mercato e incrementi temporanei di domanda rispetto alla normale attività lavorativa. In buona sostanza la Corte sanciva che il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole «situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)» (così Cassazione 34561/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’ impresa. Per risolvere tale criticità, il collegato lavoro interviene a legittimare, tra le attività stagionali, anche quelle «organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro», anche se già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge 203/2024, purché stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria (articolo 51 del Dlgs 81/2015). Il comma 29, articolo 2, della legge 92/2012 prevede l’esonero dal versamento del contributo addizionale Naspi di cui al comma 28 del medesimo articolo (1,40% e 0,50% incrementale per ogni rinnovo) per vari soggetti, tra cui:
- alla lettera b) i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr 1525/1963, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- alla lettera b-bis), a partire dal 1° gennaio 2020, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.
Erano quindi già state previste ipotesi di esonero dal contributo per stagionalità stabilite dalla contrattazione collettiva, seppure per un periodo di tempo limitato (2013-2015 nella lettera b), parzialmente esteso in specifici casi, oltre al caso isolato della Provincia di Bolzano (lettera b-bis), attualmente in essere ma limitato agli accordi stipulati entro il 2019. Alla luce della norma di interpretazione autentica appena pubblicata, che ha ufficializzato la validità delle attività stagionali definite dalla contrattazione collettiva, parrebbe logico ritenere che ciò possa costituire elemento dirimente anche ai fini dell’esonero della citata contribuzione addizionale Naspi poiché, con l’intervento descritto, il legislatore ha sostanzialmente parificato le previsioni ex Dpr 1525/1963 alle ipotesi identificate dalle parti sociali.
Fonte: SOLE24ORE