Esonero contributivo donne
- 4 Gennaio 2025
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Da quest’anno la decontribuzione in favore delle lavoratrici madri di due o più figli cambia veste e diventa strutturale.
Il nuovo assetto, contenuto nell’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di Bilancio 2025, estende l’agevolazione, introdotta dalla legge 213/2023 e circoscritta alle sole lavoratrici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche alle autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario. Per il finanziamento della decontribuzione sono stanziati 300 milioni di euro annui che rappresentano il tetto massimo di spesa. La nuova misura, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, si rivolge alle lavoratrici madri di due o più figli con retribuzioni (lavoro dipendente) o redditi imponibili ai fini previdenziali (lavoro autonomo) non superiori a 40.000 euro annui e spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, la decontribuzione si applicherà fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Occorre evidenziare che, negli anni 2025 e 2026, la nuova disciplina convive con l’esonero totale della contribuzione pensionistica nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, introdotta per le lavoratrici madri dipendenti della legge 213/2023 e regolamentato dall’Inps con la circolare 27/2024. Al fine di evitare sovrapposizioni, si prevede che la facilitazione non spetti alle lavoratrici beneficiarie del menzionato esonero contributivo. La nuova disciplina se per un verso apre le porte al lavoro autonomo, dall’altro riduce la misura dell’esonero che, infatti, da totale diventa parziale e soggetto a un limite reddituale. Al momento non è nota la percentuale dello sgravio, che sarà stabilita in un decreto interministeriale (Lavoro-Economia), da adottarsi entro la fine del mese di gennaio 2025, il quale dovrà inoltre disciplinare le modalità attuative. Va evidenziato che l’esonero, anche se applicato sulla contribuzione Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti), non incide sul rendimento pensionistico delle lavoratrici interessate in quanto la differenza è coperta dallo Stato. Con i commi da 406 a 422 la norma introduce altresì il Bonus Sud in sostituzione dell’aiuto previsto dalla legge 178/2020 che è terminato il 31 dicembre 2024. Si tratta di un esonero contributivo (no Inail) che abbraccia 5 anni (dal 2025 al 2029) e che riguarda solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (per la sua articolazione nel tempo si veda la tabella). I datori di lavoro beneficiari privati, con esclusione di quelli operanti nel settore agricolo, vengono divisi in due gruppi. Sono agevolate le microimprese imprese, vale a dire i datori che occupano non più di 250 dipendenti. Per essi si prevede che l’aiuto rientri nel “de minimis”. Anche le aziende più grandi possono beneficiarne a condizione che dimostrino, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, lo sgravio - per questa categoria di imprese – è congelato in quanto serve l’autorizzazione Ue. La norma prevede una serie di esclusioni, tra cui figurano gli apprendisti. Per fruire dell’esonero devono essere rispettati i noti principi di cui all’articolo 31, del Dlgs 150/2015, l’azienda deve avere il Durc ed essere in regola con le previsioni contenute nella norma in materia di collocamento obbligatorio (legge 68/1999). Si segnala che la facilitazione non è compatibile con gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, con i bonus previsti per i giovani, le donne e per la Zes unica (articoli 21, 22, 23 e 24 del DL 60/2024).
Fonte: SOLE24ORE