Collegato Lavoro – Somministrazione di lavoro
- 1 Gennaio 2025
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Il Collegato Lavoro (artt. 9-10, L. 13 dicembre 2024 n. 203) esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato i casi in cui la stessa sia riferita a lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato ovvero a lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze. Novità anche per l’utilizzo delle risorse del Fondo bilaterale dei lavoratori somministrati, nonché per i casi di sospensione della prestazione di cassa integrazione. Le novità entrano in vigore il 12 gennaio 2025. E’ prevista la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo bilaterale dei lavoratori somministrati senza vincoli di riparto tra le misure relative ai lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione (ApL) con contratto a termine e quelle relative ai lavoratori assunti dalle stesse a tempo indeterminato. Come noto la somministrazione a tempo determinato di lavoratori non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione del contratto di somministrazione. La novità introdotta consiste nell’esclusione dal computo del predetto limite quantitativo delle seguenti tipologie di lavoratore:
- lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato;
- lavoratori assunti per svolgere attività stagionali o specifici spettacoli;
- lavoratori assunti dalle start-up;
- lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori con più di 50 anni di età.
Nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non è più prevista l’applicazione dei limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, che attualmente è pari a 24 mesi.