Periodo di prova nei contratti a termine
- 1 Gennaio 2025
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Il Collegato Lavoro (art. 13, L. 13 dicembre 2024 n. 203) interviene in materia di durata del periodo di prova nei contratti di lavoro subordinato (art. 7 D. Lgs. n. 104/2022) disciplinando di fatto in maniera compiuta la fattispecie relativa ai rapporti a tempo determinato. Le novità entrano in vigore il 12 gennaio 2025. L’art. 2096 c.c. al fine di consentire la valutazione reciproca durante il periodo iniziale di lavoro, prevede la possibilità, per entrambi i contraenti, di sottoscrivere un patto di prova che garantisca ad entrambe le parti la possibilità di recedere liberamente senza alcun vincolo durante tale periodo. Nel corso della prova il lavoratore ha diritto al medesimo trattamento normativo ed economico previsto nel caso di assunzione definitiva, con maturazione dei ratei di mensilità aggiuntive, del trattamento di fine rapporto e delle ferie. Il patto di prova è un elemento facoltativo del contratto di lavoro ma, se previsto, deve essere specificato in forma scritta e definire in modo chiaro, specifico e puntuale le mansioni che il lavoratore è tenuto a svolgere. L’art. 7 del D.Lgs. n. 104/2022 (decreto Trasparenza) fissa la durata massima del periodo di prova a sei mesi, salvo i casi in cui la contrattazione collettiva preveda una durata inferiore. Nei rapporti di lavoro a termine, invece, la medesima norma non ha stabilito un parametro preciso, limitandosi di fatto a disporre che il periodo di prova sia calcolato in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. Il Collegato Lavoro (art. 13 L. n. 203/2024) prevede che la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario di durata del contratto a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.