Reintegrato dopo una contestazione generica
- 24 Dicembre 2024
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La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 33531 del 20 dicembre 2024) ha ribadito un principio fondamentale: la specificità della contestazione disciplinare è un requisito imprescindibile per la legittimità del licenziamento ed in generale per ogni sanzione disciplinare. In questo caso, i giudici di primo e secondo grado avevano dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa, disponendo la reintegrazione del lavoratore e il pagamento di un’indennità risarcitoria, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali. Il licenziamento era stato motivato dalla presunta "carente collaborazione" del dipendente in un progetto aziendale. Tuttavia, la contestazione disciplinare risultava generica e priva di dettagli concreti sulle condotte contestate, rendendo impossibile al lavoratore difendersi adeguatamente. Il principio confermato dalla Cassazione:
Una contestazione generica è equiparabile all’insussistenza del fatto contestato, con conseguente illegittimità del licenziamento e applicazione della tutela reintegratoria prevista dal Jobs Act. La redazione della lettera di contestazione deve essere conforme ai requisiti di specificità previsti dalla legge e dai contratti collettivi. Qualsiasi mancanza in tal senso può comportare conseguenze gravi, sia sul piano giuridico che economico.