Cambio mansioni: lavoratore non può rifiutare la visita

Cambio mansioni: lavoratore non può rifiutare la visita

  • 27 Luglio 2022
  • Pubblicazioni
In caso di cambio di mansioni da parte del dipendente, il datore di lavoro è tenuto a sottoporlo a visita medica di idoneità. Si tratta di un adempimento al quale non è possibile sottrarsi: la sua omissione, secondo la Corte di cassazione (sezione lavoro, 22094 del 13 luglio 2022), rappresenta un colposo e grave inadempimento della parte datoriale. L'articolo 41, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 81/2008 prevede, infatti, che la sorveglianza sanitaria cui il datore di lavoro è tenuto comprende anche la visita medica con la quale, in occasione del cambio di mansioni, si va a verificare l'idoneità del dipendente a svolgere la nuova mansione specifica. Sulla base di un simile presupposto, il lavoratore non può rifiutarsi di sottoporsi a tale visita, neanche laddove ritenga che il conferimento del nuovo incarico che la giustifica rappresenti una forma di illegittimo demansionamento. Del resto, la visita medica è preventiva e prodromica al passaggio di mansioni e quindi, di fatto, il demansionamento, anche laddove ipotizzato, al momento del suo svolgimento non può dirsi verificato. Il datore di lavoro che dispone l'accertamento medico non fa altro che adeguarsi alle prescrizioni che gli sono imposte a tutela delle condizioni fisiche dei propri dipendenti nello svolgimento delle mansioni che sono loro assegnate. Se il dipendente non ne condivide gli esiti o ritiene che le mansioni cui dovrebbe essere successivamente adibito non gli siano state legittimamente assegnate, per la Corte di cassazione, può poi eventualmente rivolgersi agli organi competenti, ma non può certo "farsi giustizia da sé" rifiutando preventivamente il controllo e invocando l'articolo 1460 del Codice civile, che disciplina l'eccezione di inadempimento. Nel caso analizzato dalla Corte di cassazione, il datore di lavoro, a fronte del rifiuto reiterato di una dipendente di sottoporsi alla visita medica, aveva disposto nei suoi confronti un licenziamento per giusta causa.