NASPI: regole di calcolo dopo la cassa integrazione
- 18 Dicembre 2024
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L’INPS, nel messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024, fornisce indicazioni per il calcolo della prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda di NASpI, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi) in quanto posto – per tutto il predetto quadriennio - in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS. E’ impossibile ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione” - con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione - come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (tredici settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa. Ai fini del calcolo della prestazione NASpI – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS.
Fonte: IPSOA