Senza patente a crediti sanzione del 10% sul singolo contratto

Senza patente a crediti sanzione del 10% sul singolo contratto

  • 18 Dicembre 2024
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Il valore dei lavori sul quale calcolare l’importo della sanzione amministrativa, cui vanno incontro imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente a crediti (o di un documento equivalente) o con una patente con meno di 15 crediti, è quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Valore da considerarsi al netto dell’Iva. Con nota 9326 del 9 dicembre 2024 vengono date nuove indicazioni dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) in merito alle modalità di calcolo per il trattamento sanzionatorio, connesso alla patente a crediti, previsto dell’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008, pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro, non soggetto alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del Dlgs 81/2008. Di norma, il contratto di appalto/subappalto contiene un capitolato dei lavori affidati e un costo degli stessi. Il riferimento economico al valore dei lavori del singolo contratto di appalto/subappalto sottoscritto dal trasgressore, quale base di calcolo, va a scongiurare il rischio che un artigiano, cui viene affidato ad esempio un lavoro di modesto valore nell’ordine di poche centinaia di euro, si veda comminare una sanzione relativa all’importo complessivo dei “lavori” che si riferiscono all’impresa per cui opera del valore di milioni di euro. In sede di verifica ispettiva, gli ispettori del lavoro potranno chiedere tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente, l’esibizione del contratto o del capitolato. Inoltre, sarà possibile prendere a riferimento anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo sottoscritti per accettazione dal committente. Diversamente, ove le parti non abbiano formalizzato e indicato il valore dei lavori, esattamente come nel caso in cui il 10% del valore dei lavori risulti di importo inferiore a 6mila euro, la sanzione verrà determinata prendendo a riferimento detta soglia minima. Una volta individuato il dato economico di rifermento - 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di 6mila euro prevista dal legislatore - la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’articolo 16 della legge 689/1981. Ne consegue che per lavori di valore fino a 60mila euro la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 2mila euro, ovvero ai sensi del citato articolo 16 pari alla terza parte della sanzione prevista. Competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione non sono solo gli ispettori del lavoro. Infatti, in assenza di esplicita previsione normativa, pari poteri sono riconosciuti anche al personale delle aziende sanitarie locali, quale organo di vigilanza competente di cui all’articolo 13 del Dlgs 81/2008. In caso di mancato pagamento della sanzione, l’Ispettorato del lavoro competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà quello nel cui ambito territoriale opera il funzionario che ha accertato l’illecito. Infine, nella nota viene evidenziato che l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento verranno allontanati dal personale ispettivo, con gli effetti previsti dall’articolo 650 del Codice penale, che li informerà dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008 in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.


Fonte: SOLE24ORE