Salve le causali per il contratto a termine

Salve le causali per il contratto a termine

  • 18 Dicembre 2024
  • Pubblicazioni
Il blocco annunciato al 31 dicembre 2024 per i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine di durata oltre i 12 mesi, in assenza di identificazione delle specifiche causali previste dalla norma nella contrattazione collettiva, è stato scongiurato grazie alla proroga al 31 dicembre 2025 contenuta nel decreto legge Milleproroghe approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 9 dicembre. L’articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015 afferma che, in assenza di specifica causale, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Una durata superiore, e fino a 24 mesi, è consentita esclusivamente:
-nei casi espressamente previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/2015 (nazionali, territoriali, aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria);
-in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
-in sostituzione di altri lavoratori.
Originariamente, il punto 2, introdotto dal Dl 48/2023, concedeva alle parti individuali (si veda la circolare del ministero del Lavoro 9/2023) la facoltà di individuare le causali di stipula del contratto a termine, in assenza di previsioni in merito nella contrattazione collettiva, originariamente fino al 30 aprile 2024; tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge 18/2024 (di conversione del Dl 215/2023, Milleproroghe 2024). Grazie all’intervento del nuovo decreto legge tale facoltà è stata ora ulteriormente estesa a tutto il 31 dicembre 2025. È è opportuno ricordare che, come ricordato dal ministero del Lavoro nella circolare 9/2023, nell’ipotesi in cui i contratti collettivi identifichino le causali effettuando un mero rinvio alle fattispecie legali indicate nel Dl 87/2018, esse sono pacificamente superate e potranno quindi essere sostituite dalla contrattazione collettiva applicata in azienda o dalla contrattazione individuale (ora, appunto, fino al 31 dicembre 2025). Laddove, al contrario, nei contratti collettivi siano presenti causali introdotte in modalità sostanzialmente coincidente con le specifiche esigenze enunciate alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 19 del Dlgs 81/2015, queste potranno continuare ad essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo. In sostanza, le causali devono individuare condizioni concrete e dettagliate per il ricorso al contratto a termine, non generiche e sommarie.


Fonte: SOLE24ORE