Sicurezza: sospensione dell’attività con criteri selettivi
- 25 Luglio 2022
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La sospensione dell’attività in caso di violazioni nell’applicazione della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e in chiave di contrasto al lavoro irregolare è un provvedimento sul quale è intervenuto il decreto fisco e lavoro (Dl 146/2021) alla fine dell’anno scorso, che ha modificato l’articolo 14 del Testo unico Sicurezza (Dlgs 81/2008). Il provvedimento della sospensione oggi non è più discrezionale da parte degli ispettori, tuttavia, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità. In particolare, il provvedimento è escluso nel caso in cui la sospensione arrechi una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi. Si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di falda d’acqua o alla rimozione di materiali nocivi. Allo stesso modo, non potrà essere sospeso un servizio pubblico di trasporto o di fornitura di energia elettrica se il provvedimento determini un grave rischio per la pubblica incolumità. Per lo stesso motivo non troverà spazio la sospensione nell’attività di allevamento di animali, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico-sanitarie legate al mancato accudimento.